COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MILO GIAMMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012 (Gara: TREVI NEL LAZIO – PALIANO del 21.10.2012 – Campionato di I categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MILO GIAMMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012 (Gara: TREVI NEL LAZIO – PALIANO del 21.10.2012 – Campionato di I categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante nel ricorso sostiene che il proprio calciatore MILO GIAMMARCO ha involontariamente colpito un avversario, mentre si divincolava, causando allo stesso fuoriuscita di sangue; tenuto conto che il referto arbitrale narra, per contro, che nel corso di una zuffa tra calciatori delle due squadre il MILO colpiva un avversario con un pugno al viso, causandogli fuoriuscita di sangue; avuto riguardo della preminenza del contenuto del referto arbitrale ove si verifichi discordanza con quanto assunto dalla reclamante, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo a margine, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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