COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. HELVIA RECINA RECANATI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA HELVIA RECINA RECANATI/NUOVA OTTRANO DEL 27.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 57 del 27.10.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. HELVIA RECINA RECANATI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA HELVIA RECINA RECANATI/NUOVA OTTRANO DEL 27.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 57 del 27.10.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. HELVIA RECINA RECANATI la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e la squalifica del campo per n. 3 gare, da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse, per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso dell’incontro, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Helvia Recina Recanati, lamentando l’eccessività delle sanzioni applicate e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione.
A dire della reclamante:
- durante l’incontro de quo due esagitati cercarono di accedere al percorso di accesso agli spogliatoi, ma furono subito fermati dai dirigenti locali presenti, con ciò creando una situazione caotica, ma che non coinvolse tesserati della squadra ospite;
- il sostenitore che infilò l’ombrello nella rete di recinzione verso un componente della panchina della squadra avversaria, che comunque si trovava a distanza di sicurezza, fu subito fermato dagli stessi dirigenti locali;
- pur non escludendo che vi furono frasi offensive ed irriguardose, il clima generale non fu mai tale da porre in pericolo l’incolumità dei presenti;
- i propri dirigenti si adoperarono al meglio per ristabilire e mantenere il clima di lealtà sportiva con giocatori e dirigenti della società ospite.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Risultano confermati i fatti come ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, rendendo quindi superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione delle sanzioni applicabili.
Al riguardo, il peso da attribuire alle circostanze attenuanti dedotte dalla reclamante, tenuto conto delle modalità delle condotte contestate ai sostenitori della reclamante, atteso altresì che la gara ebbe il suo regolare svolgimento, induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo.
Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri sostenitori.
Ed invero, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi.
Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere solo parzialmente accolto, derivandone una riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. HELVIA RECINA RECANATI, annulla la squalifica del campo per tre giornate di gara e riduce ad € 600,00 (seicento/00) la sanzione dell’ammenda applicata alla stessa società.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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