COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO TORRETTE AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDE DI € 100,00 E DI € 500,00 APPLICATE ALLA SOCIETA’; – SQUALIFICA FINO AL 24 DICEMBRE 2012 INFLITTA AL CALCIATORE DUBBINI MICHELE; – SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2013 INFLITTA AL CALCIATORE SISTI EMANUELE; – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AI CALCIATORI FIORE MARCO E UBALDI LORENZO; SEGUITO GARA ATLETICO TORRETTE/ATLETICO NUMANA DEL 19.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 28 del 24.10.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO TORRETTE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDE DI € 100,00 E DI € 500,00 APPLICATE ALLA SOCIETA’; - SQUALIFICA FINO AL 24 DICEMBRE 2012 INFLITTA AL CALCIATORE DUBBINI MICHELE; - SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2013 INFLITTA AL CALCIATORE SISTI EMANUELE; - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AI CALCIATORI FIORE MARCO E UBALDI LORENZO; SEGUITO GARA ATLETICO TORRETTE/ATLETICO NUMANA DEL 19.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 28 del 24.10.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 all’A.S.D. Atletico Torrette per il comportamento offensivo e minaccioso dei sostenitori locali per tutto il secondo tempo della gara in esame e per avere la società ospitante omesso di esibire la richiesta della forza pubblica, non presente; - ammenda di € 500,00 alla stessa società per avere un proprio sostenitore fatto ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi e colpito l’arbitro con un pungo, passando da un cancello lasciato aperto, nonostante la richiesta dell’ufficiale di gara di tenerlo chiuso formulata precedentemente ai dirigenti locali; - squalifica per due giornate di gara effettive ciascuno ai calciatori Fiore Marco e Ubaldi lorenzo; - squalifica fino al 24 dicembre 2012 al calciatore Dubbini Michele per il comportamento dallo stesso tenuto nel corso della gara e, dopo l’espulsione, nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 31 dicembre 2013 al calciatore Sisti Emanuele per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro, determinandone la decisione di interrompere definitivamente l’incontro. Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Torrette, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai tesserati, dirigenti e sostenitori della reclamante, precisando, tra l’altro, che il calciatore dell’Atletico Torrette, Sisti Emanuele, dapprima gli diede alcune spinte e poi lo colpì con uno schiaffo al viso; dopo la decisione di interrompere definitivamente l’incontro per il fatto di violenza subito, un sostenitore locale, entrato da un cancello non adeguatamente chiuso, lo colpì con un pugno in pieno viso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di quattro ulteriori tasse reclamo; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità dei gravami relativi alle squalifiche applicate ai calciatori FIORE Marco ed UBALDI Lorenzo, ciascuno per due gare e, quindi, non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta, in punto di fatto, provata la responsabilità dei dirigenti e sostenitori della reclamante in ordine alle violazioni loro specificamente ascritte, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro che, con riferimento alla condotta violenta posta in essere dal sostenitore nei confronti dell’ufficiale di gara, non solo non consentono l’invocata riduzione della relativa sanzione applicata, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa, derivandone un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure alla società oggettivamente responsabile; • ritenuta provata la responsabilità dei calciatori Dubbini Michele e Sisti Emanuele in ordine alle violazioni loro specificamente ascritte, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione delle squalifiche applicate, delle quali, pertanto, deve essere data conferma. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Atletico Torrette in cinque distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara, ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, inammissibile il reclamo avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive applicata al calciatore FIORE Marco, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - dichiara, ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, inammissibile il reclamo avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive applicata al calciatore UBALDI Lorenzo, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso le ammende di € 100,00 e di € 500,00 applicate alla società, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore DUBBINI Michele, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore SISTI Emanuele, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la pena dell’A.S.D. Atletico Torrette infliggendo alla stessa l’ulteriore sanzione della squalifica del campo per una giornata di gara.
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