COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 400,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; – INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 INFLITTA AL DIRIGENTE RUGGERI GIACOMINO; – INIBIZIONE FINO AL 19 DICEMBRE 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE CIOCCI ALESSANDRO; SEGUITO GARA AMATORI CORRIDONIA/MONTE URANO CALCIO DEL 13.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 17.10.2012 e n. 50 del 19.10.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 400,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’;
- INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 INFLITTA AL DIRIGENTE RUGGERI GIACOMINO;
- INIBIZIONE FINO AL 19 DICEMBRE 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE CIOCCI ALESSANDRO;
SEGUITO GARA AMATORI CORRIDONIA/MONTE URANO CALCIO DEL 13.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48 del 17.10.2012 e n. 50 del 19.10.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisioni pubblicate sui Com. Uff. indicati in epigrafe applicava le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 400,00 all’A.S.D. Amatori Corridonia per il comportamento ascritto ai propri dirigenti e sostenitori, a fine gara, nei confronti dell’arbitro e dei calciatori della squadra avversaria;
- inibizione fino al 31 dicembre 2014 al dirigente Ruggeri Giacomino, nell’occasione assistente arbitrale di parte, per il comportamento dallo stesso tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro;
- revocando la squalifica applicata al capitano Damiani Daniele ex art. 3, comma 2, del Cgs, a seguito della relativa comunicazione dell’A.S.D. Amatori Corridonia, inibizione fino al 19 dicembre 2012 al dirigente Ciocci Alessandro, nell’occasione massaggiatore della squadra, per il comportamento dallo stesso tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatori Corridonia, chiedendo, anche avanti questa Commissione, chiedendo l’annullamento delle sanzioni applicate ai propri tesserati e l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione dell’ammenda applicata alla società.
A dire della reclamante:
- gli estranei presenti a fine gara nello spazio antistante gli spogliatoi, che invero causarono una certa confusione, altri non erano che i componenti delle due squadre giovanili che dovevano disputare la successiva gara nel medesimo impianto sportivo e che si stavano riparando dalla pioggia;
- il Ruggeri al termine della gara, per uscire dal campo di gioco, fece un percorso diverso da quello dell’arbitro e, quindi, non può averlo né spintonato né insultato;
- l’arbitro non avrebbe potuto, nella confusione del fine gara, identificare con assoluta certezza chi gli tirò il pallone addosso e valutarne l’effettiva volontarietà e, comunque, nessuno dei propri tesserati lo fece.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara:
- quattro o cinque estranei, entrati nello spazio antistante gli spogliatoi, dapprima insultarono lui poi diedero delle spinte ad alcuni giocatori e dirigenti della squadra avversaria ivi presenti; uno di questi estranei colpì con dei calci la porta dello spogliatoio chiusasi davanti a lui;
- Ruggeri Giacomino gli appoggiò una mano sulla spalla spingendolo e facendogli fare una piccola rotazione, senza provocargli dolore, nel contempo insultandolo più volte;
- mentre stava andando verso gli spogliatoi e si trovava a metà strada tra l’area di rigore ed il centrocampo, fu colpito da una pallonata che lo attinse alla gamba sinistra, provocandogli istantaneo dolore: subito giratosi nella direzione di provenienza del pallone vide solo calciatori, escludendo con certezza, quindi, che l’autore del gesto possa essere stato il massaggiatore dell’Amatori Corridonia, Ciocci Alessandro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori due tasse reclamo;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
• ritenuto, sulle ulteriori richieste istruttorie, che, mentre può essere ammesso, quale mezzo di prova, il filmato della gara in esame, non può, invece, darsi luogo al richiesto contraddittorio con l’arbitro per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuta provata la responsabilità della società - nulla avendo aggiunto al riguardo la visione del filmato della gara, del tutto inconferente all’oggetto del presente gravame - per i fatti ascritti ai propri dirigenti e sostenitori, la cui gravità non consente l’invocata riduzione della sanzione pecuniaria impugnata;
• ritenuto che la condotta del dirigente Ruggeri Giacomino si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta nei confronti dell’arbitro, priva tuttavia di ulteriori contenuti, in particolare, di violenza;
• rilevato che dall’espletata istruttoria è emerso che, a fronte di un insuperabile stato di incertezza del quadro probatorio in merito all’identificazione del responsabile, l’atto di violenza della pallonata subita dall’arbitro è stato certamente posto in essere da un calciatore della squadra dell’odierna reclamante;
• ritenuto pertanto di dover annullare la sanzione della squalifica applicata al massaggiatore Ciocci Alessandro, certamente non colpevole dei fatti di cui, tramite la società, si è autoaccusato e per i quali è stato sanzionato.
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Amatori Corridonia in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- respinge il gravame avverso la sanzione dell’ammenda applicata alla società, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa;
- accoglie il gravame avverso la sanzione dell’inibizione applicata al dirigente RUGGERI Giacomino, per l’effetto, riducendola al 31 dicembre 2012, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa;
- respinge il gravame avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente CIOCCI Alessandro, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
La Commissione, inoltre, annulla l’impugnata delibera di cui al citato Com. Uff. nr. 50 inerente la sanzione dell’inibizione applicata al dirigente CIOCCI Alessandro, ripristinando, ad ogni effetto, la decisione del Giudice Sportivo in ordine alla squalifica applicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Cgs al capitano DAMIANI Daniele.
Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza, mandando alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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