COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.1. RECLAMO D’AMICO GIOVANNI – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 34 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA RIPALIMOSANI – BIFERNO CALCIO DEL 13.10.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 6^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.1. RECLAMO D'AMICO GIOVANNI – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. - COMUNICATO UFFICIALE N. 34 - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA RIPALIMOSANI – BIFERNO CALCIO DEL 13.10.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 6^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso proposto dal calciatore D'Amico Giovanni della società A.P.D. Ripalimosani e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. Il ricorrente, ascoltato a seguito di sua espressa richiesta di audizione, ha riconosciuto di aver proferito frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara, in occasione della sua espulsione dal campo avvenuta al 49' del secondo tempo, ma ha negato in modo deciso che tra lui e l'arbitro ci sia stato contatto fisico, richiedendo una riduzione della sanzione di sei giornate inflittagli dal G.S. Ha giustificato il suo comportamento per l'effetto di una gomitata ricevuta da un avversario, che gli aveva procurato conseguenze fisiche manifestatesi subito con necessità di assistenza e conseguente uscita dal campo e successivo rientro autorizzato dal direttore di gara; effetti fisici dimostrati con un referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Larino allegato al ricorso. Inoltre, ha riferito che la sua espulsione è stata decretata dall'arbitro a seguito del suo rifiuto all'invito di uscire dal campo per sottoporsi ad ulteriori cure, perché si stavano giocando gli ultimi attimi di gara. Dal referto arbitrale, documento privilegiato di prova, si rileva che il D'Amico ha spinto l'arbitro con il petto facendolo indietreggiare e gli ha rivolto una frase irriguardosa. Ciò si è verificato appena prima del fischio finale avvenuto al 50' con la squadra di casa, il Ripalimosani, in svantaggio per due ad uno. I fatti riportati in referto possono essere ricondotti ad una unica condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara, anche in considerazione che vi è stato un contatto fisico senza alcuna conseguenza fisica e senza volontà di procurare danni, e come tale vanno sanzionati, ed e' possibile riconoscere anche l'attenuante della situazione di particolare tensione del fine gara unita all'effetto della lesione subita dal ricorrente, con la conseguenza che la sanzione inflitta dal G.S. può subire una riduzione. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto ridurre la squalifica del calciatore D'Amico Giovanni a quattro giornate. Dispone restituirsi la tassa reclamo versata dal ricorrente.
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