COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.C.D. CELLE DI S. VITO – A.C.D. CASTELLANETA del 30 Settembre 2012. (Reclamo della A.C.D. CELLE DI S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 18 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 08.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: A.C.D. CELLE DI S. VITO - A.C.D. CASTELLANETA del 30 Settembre 2012. (Reclamo
della A.C.D. CELLE DI S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 29 del 18 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
rilevata, preliminarmente, l’infondatezza della eccezione sollevata dalla reclamante, secondo
cui il reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore DI PALMA Pio (tesserato per la
società A.C.D. CELLE DI S. VITO) avrebbe dovuto essere proposto (dalla A.C.D.
CASTELLANETA) alla Commissione Disciplinare Territoriale e non al Giudice Sportivo;
Contrariamente a quanto disposto dall’art. 46 n. 3 Codice di Giustizia Sportiva (secondo cui “….i
reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte alla gara….. sono proposti al
Giudice Sportivo …..”);
considerato altresì che la decisione del Giudice Sportivo (in questa sede impugnata) è stata
adottata a seguito del reclamo, non preannunciabile, proposto dalla A.C.D. CASTELLANETA in
data 5 ottobre 2012 (come da raccomandata A.R. n. 14539201139-5 spedita il 5 ottobre 2012
quindi in data successiva a quella di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 25 del 4 ottobre
2012 che si limita a riportare, a titolo ricognitivo tutti i risultati delle gare svolte il 30 settembre
2012 (tra cui quella oggetto di esame in questa sede);
considerato pertanto che contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il Comunicato
Ufficiale n. 25 del 4 ottobre 2012 non avrebbe comunque potuto riportare indicazioni relative
alla proposizione e/o pendenze di un reclamo a tale data non ancora né proposto nè pervenuto
all’ufficio del Giudice Sportivo;
ritenuto pertanto del tutto infondata la tesi della reclamante secondo cui il risultato della gara in
epigrafe citata avrebbe dovuto ritenersi non impugnabile perché “omologato” termine questo
peraltro privo di significato perché non previsto da alcuna norma e quindi di nessuna incidenza
giuridico – sportiva su cui non può e non deve farsi affidamento
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingersi il reclamo proposto dalla società A.C.D. CELLE DI S. VITO e per l’effetto addebitarsi la
tassa sul conto della stessa.
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