COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 166 del 06.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 24/A A.S.D. NUOVA KAMARINENSE (RG), avverso squalifica calciatore Barrera Filippo per 8 gare – Gara Campionato 1^ categoria Gir. G, Netina Calcio/Nuova Kamarinense del 02/10/2012 – C.U. n° 149 LND del 26/10/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 166 del 06.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 24/A
A.S.D. NUOVA KAMARINENSE (RG), avverso squalifica calciatore Barrera Filippo per 8 gare - Gara Campionato 1^ categoria Gir. G, Netina Calcio/Nuova Kamarinense del 02/10/2012 - C.U. n° 149 LND del 26/10/2012.
La A.S.D. Nuova Kamarinense, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna ritualmente la decisione in epigrafe, sostenendo che il calciatore Barrera, capitano della squadra, ha sì protestato nei confronti del direttore di gara, senza tuttavia spintonarlo ma solo interponendosi tra questi e gli altri calciatori della squadra, anch'essi intenti a protestare animatamente.
Chiede pertanto una sensibile riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 n° 1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale rapporto si rileva che il calciatore Barrera Filippo, capitano della squadra, è stato espulso al minuto 83 per proteste nei confronti dell'arbitro e ripetuti spintoni. Nel rapporto si rilevano inoltre altri provvedimenti, di ammonizione, a carico di due calciatori della Nuova Kamarinense, assunti per proteste reiterate nei confronti del direttore di gara.
Tali circostanze e l'ulteriore considerazione che comunque nessun calciatore abbia assunto comportamenti o atteggiamenti offensivi e minacciosi, rendono plausibili, sia pure solo in parte, le motivazioni espresse dalla società appellante, conseguendone l'accoglimento dell'appello. La sanzione, aggravata trattandosi di capitano della squadra, va quindi contenuta nei limiti di cui al dispositivo.
P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone determinarsi in sei giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Barrera Filippo.
Senza addebito di tassa reclamo.
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