COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 34 stagione sportiva 2012/2013 Gara Sansovino – Baldaccio Bruni (0-4) del 14/10/2012. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.23 del 18/10/2012 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 34 stagione sportiva 2012/2013 Gara Sansovino – Baldaccio Bruni (0-4) del 14/10/2012. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.23 del 18/10/2012 C.R.T. Reclama la società Baldaccio Bruni avverso la squalifica per tre gare del calciatore Lalletti Savio il quale “a fine gara scagliava il pallone verso la tribuna e successivamente offendeva il pubblico presente”. La reclamante sostiene che il gesto non è stato compiuto dal Lalletti ma da altro soggetto, che il fatto non ha avuto i crismi della pericolosità e che si è trattato unicamente di un atto in segno di esultanza per la prima vittoria in campionato. Rileva che la traiettoria ha assunto carattere di parabolica e quindi inoffensiva. Per quanto attiene le offese verso il pubblico sostiene che il proprio calciatore ne ha subite molte durante la gara senza che ciò sia stato segnalato dal D.G. Rileva inoltre che l’arbitro non ha notificato alcunchè al calciatore ne ai dirigenti in quanto, se ciò fosse avvenuto, sarebbe stato comunicato all’arbitro che l’imputazione non era ascrivibile al Lalletti ma ad altra persona. Chiede la riduzione della sanzione e di essere presente in udienza. L’assistente dell’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto sostenuto in prima istanza, individuando chiaramente nel Lalletti l’autore dei fatti contestati e sanzionati. All’udienza del 2/11/2012 il rappresentante della società ha confermato il contenuto del reclamo sottolineando che il clima sul campo è stato tranquillo e quindi non vi era motivo di porre in essere atti violenti, semmai è trattato di gesti irriguardosi. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, così decide. Il contenuto del reclamo appare contraddittorio allorchè cerca di spostare sul altro soggetto la responsabilità dei gesti incriminati: infatti, nella parte in cui la reclamante tratta delle offese fra il calciatore ed il pubblico non nega che le stesse sono state profferite dal Lalletti “ a noi risulta che lo stesso è stato fatto oggetto di offese altrettanto gravi ma lui rimane l’unico colpito” salvo poi, nell’intero contesto, emendare lo stesso. Orbene, da quanto esposto, è di tutta evidenza che l’unico soggetto responsabile di tutta la vicenda altro non è se non il Lalletti così come chiaramente individuato dall’A.A. e tale conclusione è ancor più palese tenuto conto che il rappresentante della società, intervenuto in udienza, non ha minimamente fatto menzione a soggetto diverso dal predetto. Ad ogni buon conto, la versione fornita dalla reclamante non appare vieppiù credibile in quanto non individua il soggetto che a detta della stessa sarebbe stato il reale responsabile, limitandosi ad definirlo genericamente “un suo compagno”. Il reclamo è altresì censurabile nella parte in cui rileva la mancata notifica del provvedimento a fine gara: orbene, in tale circostanza, l’arbitro non estrae alcun cartellino, limitandosi ad annotare i fatti da riportare al G.S. Infine vale la pena di soffermarsi in ordine all’osservazione gratuita contenuta nel reclamo inerente le giornate di squalifica già scontate al momento della decisione di questo Collegio. Sul punto giova ricordare che la pubblicazione del C.U. è del 18/10/2012 e la spedizione del reclamo è del 25/10/2012 quindi ben 7 giorni dalla data di possibile impugnazione. Se poi si aggiunge che il reclamo è pervenuto il 27/10/2012 nella giornata di sabato e che la risposta arbitrale contenuta nel supplemento di rapporto è del 2/11/2012, l’avere convocato la reclamante per un’udienza nella stessa data appare un atto di estrema celerità da parte della segreteria del Collegio che più di così non poteva fare. Orbene, vista la necessità di acquisire il supplemento di rapporto arbitrale, la C.D. per il futuro, esorta le società ad attivarsi con la massima celerità e gli arbitri a rispondere con immediatezza, il tutto nell’interesse generale ad un “giustizia” il più rapida ed equa possibile. Venendo alla quantificazione della sanzione, il Collegio, tenuto conto del contesto dei fatti, ritiene che la stessa debba essere ridotta da tre a due giornate di squalifica nella speranza che gesti così scellerati ed insensati, ma solo ipoteticamente violenti, come quelli posti in essere dal Lalletti possano non ripetersi in futuro. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica per due giornate di gara il calciatore Lalletti Savio. Dispone il non addebito della tassa di reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it