COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 10 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla A.S.D. Orange Chimera Arezzo che contesta la irrogazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 1.200,00 disposta dal G.S.T. Territoriale. (C.U. n.21/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 10 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla A.S.D. Orange Chimera Arezzo che contesta la irrogazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 1.200,00 disposta dal G.S.T. Territoriale. (C.U. n.21/2012). Quanto indicato dal D.G. sul rapporto della gara del Campionato di Promozione, disputata, in data 16 settembre 2012, ha indotto il G.S.T. ad assumere la decisione precisata in epigrafe che viene così motivata: “Per contegno minaccioso ed offensivo verso un A.A. e gli organi arbitrali parte gara. Per aver consentito a persone non autorizzate di accedere al recinto spogliatoi a fine gara tramite un cancello aperto ed incustodito da dove rivolgevano al D.G. e ad un A.A. frasi irriguardose e minacciose. Per avere, altro sostenitore, posizionato il proprio veicolo davanti all'uscita ostruendo il passaggio al mezzo della terna. Tale persona persisteva nel proprio atteggiamento reiteratamente costringendo il D.G. a richiedere telefonicamente l'intervento dei CC.. A causa di tali eventi la terna era costretta a lunga sosta forzata nell'impianto. Sanzione limitata fattivo intervento dirigenza locale.” Interpone tempestivo reclamo il legale rappresentante della Società chiedendo una riduzione della sanzione e di poter essere ascoltato in sede di decisione. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, ed ascoltato il Presidente della Società, Sig, Gino Massai, rileva che i fatti da questa descritti non divergono, in maniera sostanziale, da quanto dedotto dal D.G. sul rapporto di gara e confermato con i supplementi resi da questi e dall’assistente oggetto dei comportamenti illeciti che si contestano. Per contro il reclamo indica, a giustificazione dell’accaduto e quale causa scatenante, il comportamento di un assistente del D.G.che avrebbe in due distinte occasioni deriso, ed in una anche minacciato (..ora vi faccio prendere un’altra rete buffoni), i sostenitori dell’A.S.D. Chimera. Nulla peraltro il gravame eccepisce in ordine alla presenza di estranei a fine gara nel recinto spogliatoi, se non la generica affermazione circa l’essere dette persone dirigenti della squadra fatti entrare dal custode per essere aiutato nelle mansioni post gara. Così inquadrata la vicenda, la C.D.T. ritiene del tutto fondata in punto di fatto la decisione del G.S. risultando con certezza dagli atti di gara sia la presenza di estranei (tali sono coloro non indicati sulle liste di gara) nel locale spogliatoi a fine gara, sia il fatto che la terna è stata obbligata a permanere a lungo nell’impianto, a causa di un sostenitore, non identificato, che ne ha impedito l’uscita. E’ indubbio che tali comportamenti sono da sanzionare. Tuttavia il giudicante non può esimersi dal tenere in debito conto, nel determinarne l’entità, il fatto che il rapporto di gara indica, con dovizia di particolari, i ripetuti interventi posti in essere da due Dirigenti, fra essi anche il Dirigente accompagnatore, al fine di convincere, anche con maniere molto sbrigative, il sostenitore a desistere dal proprio comportamento. Degno di rilievo a tal proposito è anche l’ulteriore adoperarsi della Società, dopo il colloquio telefonico intercorso tra un Dirigente ed i Carabinieri chiamati direttamente dal D.G. per risolvere la criticità, per cui la Società ha posto in essere quanto possibile al fine di limitare il disagio della terna. Sotto tale aspetto quindi ritiene la Commissione di poter rivedere la sanzione dell’ammenda che ritiene equa determinare in € 900,00 (novecento). In sede di conclusioni il Collegio rileva che la frase attribuita dalla reclamante all’A.A. riveste il carattere di estrema gravità per l’ufficiale di gara, se da questi effettivamente pronunciata, e per la Società, ove essa costituisca mero escamotage difensivo del tutto privo di fondamento Ritiene quindi di rinviare gli atti alla Procura Federale in ordine all’effettivo accadimento dei fatti e, ove possibile, all’accertamento della qualità di tesserato della persona che ha ritardato considerevolmente l’uscita della terna dall’impianto. P.Q.M. la C.D.T. Toscana in accoglimento del reclamo infligge all’A.S.D. O’Range Chimera Arezzo la sanzione dell’ammenda nell’ammontare di € 900,00.(novecento.). Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto indicato in parte motiva.
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