COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 20 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla S. P. D. Polisportiva Pieve al Toppo avverso la sanzione pecuniaria dell’ammenda inflittale, nella misura di € 3.500,00, dal G.S.T. Toscana con delibera assunta in data 11/10/2012. (C.U. n. 22 / 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
20 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dalla S. P. D. Polisportiva Pieve al Toppo avverso la sanzione pecuniaria dell’ammenda inflittale, nella misura di € 3.500,00, dal G.S.T. Toscana con delibera assunta in data 11/10/2012.
(C.U. n. 22 / 2012).
Il provvedimento del G.S.T. della Toscana, che l’A.S.D. Polisportiva Pieve al Toppo impugna in questa sede, è riferito a fatti accaduti in occasione della gara di II categoria Pieve al Toppo – Pergine, disputata in data 7 settembre 2012, ed è motivato come di seguito si indica.
“Per avere propri sostenitori a fine gara assunto grave e ripetuto contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. che rientrava negli spogliatoi. Contegno accentuato da sostenitore che si arrampicava minacciosamente sulla rete di recinzione. Per aver reiterato tale comportamento anche quando l’arbitro ai trovava all'interno del locale a lui riservato mentre singolo sostenitore indirizzava uno sputo all'interno dello spogliatoio approfittando dell'apertura di una finestra priva di protezione, sputo che cadeva a circa due metri dall’ufficiale di gara.
Per avere •successivamente, allorché il D.G. abbandonava l'impianto, posto in essere azioni aggressive nei di lui confronti nonostante la presenza di un dirigente locale. In tale frangente un sostenitore afferrava l'arbitro con vigoria ma senza procurare dolore, per la parte superiore della camicia mentre gli rivolgeva frasi ingiuriose ed intimidatorie. Nel contempo, altro sostenitore, colpiva il D.G. con un pugno che lo raggiungeva sul lato dx del corpo all’ altezza delle. costole provocandogli 1ieve dolore. Sanzione limitata per il fattivo comportamento del citato. dirigente locale.”
La reclamante, ritenendo applicabile l’art. 13 del C.G.S.. chiede che, in via principale, la sanzione venga annullata o che, in via subordinata, venga ridotta al minimo edittale.
Acquisito il supplemento di rapporto del D.G. ed ascoltato il legale rappresentante della Società nel corso dell’audizione espressamente richiesta, durante la quale nulla ha aggiunto a quanto dedotto con il gravame, la C.D.T. così decide.
Il reclamo può essere accolto solo parzialmente.
Premesso che il disposto dell’art. 13 del C.G.S. non trova attuazione nella fattispecie, se non altro per la mancata coesistenza di almeno tre delle specifiche condizioni poste dalla norma per la sua applicabilità, nessun dubbio sussiste in ordine all’essere le violenze contestate avvenute all’interno dell’impianto sportivo, dovendosi considerare tale lo spazio esistente tra gli spogliatoi e il cancello di ingresso dell’impianto, luogo ove il D.G. è stato aggredito.
Né risponde a verità l’affermazione della reclamante circa il non essere accaduto alcun episodio di violenza“….né all’interno del rettangolo di gioco” (circostanza mai contestata dal G.S., n.d.e.), “né all’interno dei locali di pertinenza della Società”.
Semmai a proposito di tali locali è da rilevare che lo sputo, che non ha casualmente attinto il D.G. solo perché caduto a due metri distanza da lui, è stato lanciato all’interno dello spogliatoio arbitrale da una finestra priva di protezione.
Inoltre l’accadimento dei fatti, riportati dal G.S.T. a sostegno del provvedimento, viene confermato dalla Società stessa con il reclamo.
In particolare ciò emerge sia dalla affermazione “ al momento del fatto la Società…..tramite addetti e dirigenti ha immediatamente e risolutamente agito per evitare ogni turbativa e violenza”, non in via preventiva quindi come vuole la norma, sia con l’ammissione che il gesto violento del tifoso è stato compiuto dato che esso “… è stato improvviso, rapido imprevisto e imprevedibile”e comunque di “ …lievissima entità”.
L’esame del rapporto di gara e del relativo supplemento, dei quali si ricorda ancora una volta la natura di prova privilegiata, ed infine delle argomentazioni poste a base del reclamo, ulteriormente ribadite in sede di audizione, consentono la ricostruzione di quanto accaduto al termine della gara in esame.
In particolare l’arbitro:
- è stato oggetto, al momento del rientro negli spogliatoi, di ripetute offese e minacce;
- gli è stato indirizzato, “alla cieca” uno sputo che non lo ha, solo per caso, raggiunto;
- è stato offeso nella sua nazionalità, ingiuriato e, contemporaneamente, strattonato, senza subire comunque alcun nocumento fisico;
- è stato colpito infine con un pugno al lato destro del corpo riportandone lieve dolore.
Si rileva ancora dagli atti che tutti gli episodi sono da ascrivere unicamente alla condotta di tre tifosi, infatti il D.G. ha riconosciuto, fra coloro che gli hanno impedito l’uscita, sia colui che, subito dopo la fine della gara, si è arrampicato sulla rete offendendolo e che ha reiterato le offese anche al momento in cui l’arbitro lasciava l’impianto, sia l’autore dello sputo.
Per contro il Dirigente della Società Pieve al Toppo, il Signor Bonaccini (accompagnatore ufficiale), interveniva dapprima, unitamente ad un componente della squadra, per convincere il tifoso che, arrampicatosi sulla rete offendeva e minacciava il D.G., a scendere dalla stessa e, successivamente, si adoperava anche “fisicamente”, coadiuvato in ciò da due sostenitori della squadra, ad allontanare i tre tifosi che si opponevano all’uscita dall’impianto dell’ufficiale di gara.
La delibera impugnata è quindi assolutamente fondata in punto di fatto.
Tuttavia rilevato che il D.G.:
- non è stato attinto dallo sputo;
- che per costante giurisprudenza di questo Collegio in caso di violenza fisica le sanzioni vengono graduate anche in relazione alle conseguenze riportate;
- che il tutto è avvenuto ad opera di tre soli tifosi;
- tenuto altresì conto del duplice intervento del Dirigente accompagnatore e di altri due tifosi che si sono adoperati in favore dell’arbitro,
- considerato che la squadra milita in II categoria,
ritiene equo rideterminare l’entità della sanzione pecuniaria irrogata.
P.Q.M.
infligge all’ A.S.S.D. Pieve al Toppo ’06 la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila)
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