COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 06 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della Polisportiva “ Pieve al Toppo 06 “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Migliorini Riccardo con una squalifica fino al 27/01/2013. C.U. n. 20 del 27/09/2012.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
06 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della Polisportiva “ Pieve al Toppo 06 “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Migliorini Riccardo con una squalifica fino al 27/01/2013. C.U. n. 20 del 27/09/2012.
Il calciatore Migliorini Riccardo veniva espulso dal terreno di gioco per aver offeso il D.G. Alla notifica del provvedimento il tesserato reagiva prendendo il pallone e lanciandolo, in maniera blanda, verso l’arbitro. Quest’ultimo veniva colpito al viso, senza però riportare alcuna conseguenza.
Per tale condotta il giocatore veniva sanzionato con una squalifica di quattro mesi.
Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società Pieve al Toppo 06, la quale sostiene che il lancio del pallone verso il D.G., che oltretutto non veniva colpito, deve essere qualificato come un gesto di disappunto per la decisione arbitrale e non come condotta violenta ed antisportiva. La reclamante sottolinea, inoltre, che il calciatore in questione, a fine gara, si recava presso lo spogliatoio dell’arbitro per chiarire il senso del suo gesto di disappunto, conseguente alla concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria.
L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma, in buona sostanza, quanto già descritto nel rapporto gara. Ribadisce di essere stato colpito al viso dal pallone, lanciato blandamente dal giocatore, da circa 2 metri, senza subire alcuna conseguenza.Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti del procedimento, ritiene provati i fatti ascritti al giocatore Migliarini Riccardo. Ritiene altresì che il gesto del lancio del pallone, oltretutto avvenuto a distanza ravvicinata con il D.G., seppure non avesse valenza di condotta violenta, proprio per le modalità con le quali è avvenuto, non può essere qualificato come atto di mero disappunto. Ritiene, invece, che tale condotta vada considerata come irriguardosa rispetto alla figura arbitrale e, pertanto, la sanzione appare assolutamente congrua.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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