COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 15 stagione sportiva 2012/2013 Gara S. Polo – Sancat 7-1 del 3/10/2012. Coppa Toscana. In C.U. n.14 Del 10/10/2012 Del. Prov. Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 15 stagione sportiva 2012/2013 Gara S. Polo – Sancat 7-1 del 3/10/2012. Coppa Toscana. In C.U. n.14 Del 10/10/2012 Del. Prov. Firenze. Reclama la società Sancat avverso la squalifica fino al 31/01/2013 del calciatore Bencivenni Andrea il quale “durante un’azione di gioco raggiungeva il D.G. e lo strattonava per un braccio facendogli interrompere la corsa. Nel contempo proferiva all’indirizzo del medesimo arbitro, frase irriguardosa”. La reclamante contesta il contenuto del rapporto arbitrale sostenendo la involontarietà del gesto posto in essere dal proprio calciatore che si è casualmente incrociato con l’arbitro. Nega vi sia stata violenza e ribadisce che trattasi di un equivoco. Ritiene la sanzione eccessiva sostenendo che i calciatori possono toccare l’arbitro solo per situazioni contingenti alla fase della partita. Chiede la riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto dichiarato in prime cure. La C.D. esaminati gli atti ufficiali così provvede. Il Collegio, in via preliminare, ribadisce quanto da sempre affermato in tema di rapporto con l’arbitro ovvero che l’unico soggetto interlocutore con lo stesso è il capitano della squadra e non altri e che in ogni caso l’arbitro non deve essere toccato in alcun modo e per nessun motivo. Tanto premesso, si rileva come il comportamento tenuto dal Bencivenni è da considerare altamente antisportivo sia per il modo di approcciarsi con il D.G. non avendone fra l’altro titolo, sia per quanto proferito verbalmente che non viene smentito nello specifico dalla reclamante. Tuttavia, in punto di quantificazione della sanzione, la C.D. ritiene che la stessa sia troppo severa in relazione a quanto contestato e da ciò l’accoglimento del reclamo. P.Q.M. La C.D.T.T. cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Bencivenni Andrea fino a tutto il 10/01/2013. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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