COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – REAL PADULE DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 14.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOSSI MASSIMILIANO PER SEI GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – REAL PADULE DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 14.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOSSI MASSIMILIANO PER SEI GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. Real Padule, chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara, e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti risulta che il Sig. Massimiliano Bossi, ricevuta la notifica della seconda ammonizione, ha afferrato la maglia dell’arbitro ed ha pronunciato nei suoi confronti una frase minacciosa. Il comportamento del calciatore è sicuramente biasimevole e meritevole di congrua sanzione. Può tuttavia rilevarsi che nel gesto del Sig. Bossi non si rinviene un intento violento, quanto piuttosto una condotta irriguardosa; inoltre la minaccia rivolta al direttore di gara, seppur grave, non ha fatto temere in alcun modo per la sua incolumità, atteso che l’episodio si è subito esaurito con l’allontanamento del calciatore. Alla luce di ciò appare equo ridurre la squalifica a cinque giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Bossi Massimiliano a cinque giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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