COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO – COLOMBELLA DISPUTATA A GUBBIO IL 06.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNETTI ALESSANDRO FINO AL 31/01/2013;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO - COLOMBELLA DISPUTATA A GUBBIO IL 06.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNETTI ALESSANDRO FINO AL 31/01/2013; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. San Marco, chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara, e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali e all’esito dell’audizione dell’arbitro, è emerso che, a seguito di una decisione tecnica, il sig. Alessandro Brunetti si è avvicinato al direttore di gara per protestare e, nel fare ciò, gli ha afferrato energicamente il polso sinistro, senza peraltro provocargli dolore. A quel punto l’arbitro ha intimato al calciatore di allontanarsi, ma costui ha proseguito nella vivace protesta, avvicinando il volto a quello del direttore di gara, tanto che i due nasi si sono trovati a leggero contatto. L’arbitro ha quindi estratto il cartellino rosso e il calciatore si è subito allontanato. Il direttore di gara ha precisato che il calciatore si è poi scusato con lui per l’accaduto. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il comportamento del sig. Brunetti, per quanto scomposto e biasimevole, non abbia assunto connotati di particolare violenza, per stessa ammissione del direttore di gara; ne consegue che la squalifica può essere ridotta fino al 10.12.2012. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Alessandro Brunetti fino al 10.12.2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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