DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 184 del 13.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 27/10/2012: FUTSAL PORTOS – PORTO SAN GIORGIO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 184 del 13.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 27/10/2012: FUTSAL PORTOS – PORTO SAN GIORGIO Reclamo preposto dalla società PORTO SAN GIORGIO avverso l'esito della gara FUTSAL PORTOS– PORTO SAN GIORGIO Il Giudice Sportivo, rilevato che la società Porto San Giorgio non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe; rilevato che tale omissione costituisce motivi di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art.29, co.4,lett.b del C.G.S.; considerato che inoltre ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S., il reclamo anche se soltanto preannunciato, è gravato dalla relativa tassa; P.Q.M. decide: a) a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.154 del 31.10.2012 di dichiarare inammissibile il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Futsal Portos– Porto San Giorgio 5-1; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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