CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 ottobre 2012 promosso da: Sig. Antonio Conte / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 ottobre 2012 promosso da: Sig. Antonio Conte / Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente
Prof. Guido Calvi Arbitro
Avv. Enrico De Giovanni Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 9 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 02 ottobre 2012 e 05 ottobre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 2605 promosso (con istanza prot. n. 2165 del 29 agosto 2012) da: Antonio Conte, nato a Lecce (LE) il 31 luglio 1969, residente in Torino, Corso Vinzaglio n. 14, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Bongiorno di Roma, Antonio de Renzis di Bologna e Luigi Chiappero di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, via Vela 3, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 29 agosto 2012 ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 4 settembre 2012 resistente
* * * * * * * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. La controversia tra le parti
1. Con atto del 26 luglio 2012 (prot. n. 537/1075/pf11-12/SP/blp) la Procura Federale presso la FIGC deferiva il sig. Conte, all’epoca dei fatti allenatore presso la società A.C. Siena s.p.a., e altri (tra cui il vice-allenatore Angelo Alessio, il collaboratore tecnico Cristian Stellini, il preparatore dei portieri Marco Savorani ed il preparatore atletico Giorgio D’Urbano) alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”) per rispondere della violazione dell’art. 7 comma 7 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il “CGS”).
a. in relazione alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, “per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo …, per come … appresi … nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione …”;
b. in relazione alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, “per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo …, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita …”.
2. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 11/CDN del 10 agosto 2012, la CDN, ritenuta la commissione degli illeciti addebitati, irrogava al sig. Conte la sanzione della squalifica di 10 mesi.
3. Contro la Decisione della CDN il Ricorrente, in data 14 agosto 2012, proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”), chiedendo l’annullamento della sanzione o la sua riduzione.
4. Con decisione del 22 agosto 2012, pubblicata con C.U. n. 29/CGF, la CGF, n parziale riforma della decisione impugnata, proscioglieva il sig. Conte in relazione all’incolpazione relativa alla gara di Novara-Siena del 01/05/2011 e rideterminava la sanzione, infliggendo la squalifica di 10 mesi in relazione alla gara Albinoleffe-Siena del 29/05/2011.
B. Il procedimento arbitrale
B.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
5. Con istanza in data 29 agosto 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione della CGF, chiedendo altresì, in via preliminare, l’abbreviazione dei termini procedurali nonché l’emissione di un provvedimento cautelare di sospensione della sanzione inflitta con la Decisione e designato quale arbitro il prof. Guido Calvi.
6. Il Presidente del TNAS, in data 29 agosto 2012, in accoglimento dell’istanza formulata dal Ricorrente, disponeva la riduzione dei termini sia per la pronuncia del lodo che per il deposito di risposta da parte della FIGC; allo stesso tempo, respingeva l’istanza cautelare presentata, “con salvezza … della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta”.
7. Con memoria datata 04 settembre 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto di ogni istanza, anche cautelare e istruttoria, proposta dal Ricorrente e designando quale arbitro l’avv. Enrico De Giovanni.
8. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Massimo Zaccheo, che, in data 07 settembre 2012, accettava l’incarico.
9. In data 21 settembre 2012, si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato in cui il Collegio Arbitrale invitava le parti alla discussione dell’istanza cautelare proposta dal sig. Conte. Il Ricorrente chiedeva al Collegio di pronunciarsi su tale istanza unitamente al merito; la Resistente non si opponeva. Il Collegio, con l’accordo delle parti, concedeva termine per il deposito di note illustrative della documentazione depositata e delle istanze istruttorie e di replica e fissava una successiva udienza per il tentativo di conciliazione e per l’eventuale trattazione.
10. Nei termini stabiliti all’udienza del 21 settembre 2012, il Ricorrente depositava in data 25 settembre 2012, una memoria e la Resistente depositava, in data 01 ottobre 2012, note autorizzate.
11. In data 02 ottobre 2012, si teneva la seconda udienza dell’arbitrato, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio Arbitrale invitava le parti alla discussione sulle istanze istruttorie e sul merito della controversia. Il Ricorrente, riportandosi agli atti depositati, insisteva per l’accoglimento delle richieste istruttorie già formulate. Infine, le parti, fermo restando il termine al 07 ottobre 2012 per il deposito del dispositivo, autorizzavano il Collegio Arbitrale a depositare il lodo completo della motivazione entro il 15 novembre 2012. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava.
12. In data 05 ottobre 2012 veniva comunicato alle parti il dispositivo del presente lodo.
B.2 Le domande delle parti
a. Le domande del sig. Conte
13. Il Ricorrente nella propria istanza di arbitrato ha chiesto al Collegio Arbitrale di:
“a) accogliere l’istanza di sospensione della sanzione inflitta;
b) in via principale, annullare e/o dichiarare nulla l’impugnata decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale;
c) in via subordinata, ridurre e/o commutare la sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia Federale;
d) in ogni caso, con il favore di spese di lite, onorari e competenze tutte, oltre IVA e CPA come per legge”.
14. In via istruttoria, il Ricorrente ha chiesto al Collegio Arbitrale di disporre l’escussione quali testimoni dei sig.ri Mastronunzio, Causarano e Stellini sulle circostanze dedotte, reiterando tali richieste istruttorie anche nella memoria depositata il 5 ottobre 2012.
b. Le domande della FIGC
15. Nella memoria di costituzione, depositata il 04 settembre 2012, la FIGC ha chiesto “che, previo rigetto dell’istanza cautelare e disattesa ogni richiesta anche istruttoria, il ricorso avversario venga respinto nel merito. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla rifusione delle spese di lite ed ai diritti amministrativi versati”.
16. Nelle note autorizzate depositate il 01 ottobre 2012, poi, la Ricorrente ha chiesto, in punto istruttoria:
“a) in via principale, il rigetto delle richieste istruttorie avversarie perché non rilevanti ai fini del decidere …;
b) in via subordinata, l’ammissione della prova per testi nei limiti e nei sensi indicati nel presente scritto difensivo”.
B.3 La posizione delle parti
a. La posizione del sig. Conte
17. Il Ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della sanzione inflittagli con la Decisione della CGF, sviluppando, in fatto e in diritto, un molteplice ordine di argomenti a sostegno delle proprie istanze.
Il sig. Conte, in via preliminare ha formulato istanza cautelare ai sensi dell’art. 23 del Codice TNAS, deducendo che qualora la sanzione irrogata non venisse immediatamente sospesa, sussiste il pericolo di un grave ed irreparabile danno all’attività professionale svolta dallo stesso, un insanabile pregiudizio alla formazione della Juventus, attualmente da lui stesso allenata, nonché un danno all’immagine, attesa la rilevanza mediatica della sanzione subita.
18. Nel merito, il Ricorrente ha argomentato quattro articolati motivi di contestazione della Decisione della CGF.
19. Con il primo motivo, il Ricorrente ha dedotto la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’affermazione di responsabilità di Antonio Conte”, indicando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Decisione della CGF, risulta che il sig. Conte non si è reso responsabile di alcuna omissione, non avendo mai avuto conoscenza di presunti accordi per alterare la gara tra Albinoleffe e Siena. In particolare, nella motivazione della Decisione della CGF del 22 agosto 2012 sono state valutate in modo contraddittorio le dichiarazioni del sig. Carobbio. Sul punto, il Ricorrente illustra che (a) il sig. Carobbio sarebbe soggettivamente inattendibile; (b) le dichiarazioni di Carobbio sarebbero estremamente tardive; (c) il sig. Carobbio avrebbe propensione a mentire; (d) le dichiarazioni del sig. Gervasoni e del sig. Carobbio sarebbero tra loro contrastanti; (e) il sig. Carobbio avrebbe avuto ragioni di grave risentimento verso la dirigenza del Siena; (f) il sig. Carobbio avrebbe nutrito risentimento verso il sig. Conte; (g) le dichiarazioni rese dal sig. Carobbio in riferimento a Novara-Siena, sarebbero state smentite dalle stesse persone da lui citate.
20. Con il secondo motivo, il Ricorrente ha dedotto la “violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva”. A tal proposito, il Sig. Conte afferma che non sarebbe stato provato “il presupposto della “conoscenza” dal quale non può mai ovviamente prescindersi per l’applicabilità della fattispecie di omessa denuncia ex art. 7 C.G.S.”: l’omessa denuncia è stata argomentata dalla CGF “essenzialmente sull’argomento “Mastronunzio” ed è, pertanto, priva di qualsivoglia elemento probatorio. A dire del Ricorrente, infatti, venendo meno il tema Mastronunzio, la decisione della Corte di Giustizia Federale merita una riforma con pieno proscioglimento del sig. Conte anche con riguardo all’omessa denuncia per Albinoleffe-Siena.
21. Con il terzo motivo, il Ricorrente ha denunciato la “violazione dei principi del “giusto processo” (art. 111 Cost.), nonché di giustizia sportiva dettati dal C.O.N.I.”. A dire del Ricorrente, infatti, le dichiarazioni del sig. Carobbio, su cui, essenzialmente, è stata fondata la responsabilità del sig. Conte, sono state assunte al di fuori del contraddittorio tra le parti e senza alcuna possibilità di esame da parte della difesa, in palese violazione del principio fondamentale del diritto alla difesa, imposto anche nell’ordinamento sportivo.
22. Con il quarto motivo, in via subordinata, il Ricorrente ha dedotto la “evidente incongruità e manifesta sproporzione della sanzione inflitta ad Antonio Conte”. Sul punto, il Ricorrente ha rilevato che “la Corte - pur avendo prosciolto il sig. Conte dall’incolpazione relativa alla gara Novara Siena dell’01.05.2011 - ha rideterminato la sanzione per la contestazione superstite applicando la squalifica di ben 10 mesi in relazione ad un unico episodio”, andando oltre la valutazione operata in primo grado dalla C.D.N. e, pertanto, la sanzione deve essere rideterminata.
23. Sul piano istruttorio, poi, il Ricorrente ha chiesto di assumere la testimonianza dei sig.ri Salvatore Mastronunzio, Andrea Causarano e Cristian Stellini.
b. La posizione della FIGC
24. La Resistente ha contestato le domande, cautelari e di merito, svolte in questo arbitrato dal sig. Conte, di cui chiede il rigetto, non sussistendo, tra le altre cose, i requisiti di gravità e irreparabilità del danno paventato a cui la concessione di una misura cautelare è subordinata.
25. La Resistente, nel merito, ha contestato le argomentazioni del Ricorrente, sottolineando, in via preliminare, come la lettura della Decisione della CGF renda evidente che la Corte di Giustizia, pur chiamata a pronunciarsi su un addebito di omessa denuncia, avrebbe ravvisato nel comportamento del sig. Conte gli estremi di una più grave figura di illecito disciplinare. Pertanto, fermo restando che il sig. Conte è stato sanzionato per omessa denuncia, l’affermazione di responsabilità pronunciata a carico dello stesso, non può che essere analizzata alla luce di quello scenario di riferimento delineato dai giudici sportivi d’appello “ad integrazione e chiarimento della ritenuta consapevolezza dell’illecito” da parte del Ricorrente, relativamente alla gara Albinoleffe-Siena.
26. La Resistente ha contestato, inoltre, le deduzioni del Ricorrente circa l’inattendibilità delle dichiarazioni del sig. Carobbio in merito sia all’incontro Novara-Siena che anche all’incontro Albinoleffe-Siena. La FIGC ha sottolineato, infatti, che la Corte di Giustizia ha avuto un approccio garantistico e rispettoso delle istanze della difesa, avendo - correttamente e, quindi, lungi dall’essere indice di incoerenza argomentativa - fatto affidamento sulle dichiarazioni di Carobbio solo quando queste sono risultate, “all’esito dell’attività di riscontro intrinseco ed estrinseco, conciliabili con il restante quadro delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del procedimento”.
27. A tal riguardo, a dire della Resistente, sono del tutto implausibili i supposti motivi di risentimento personale, che avrebbero indotto il sig. Carobbio a rendere le dichiarazioni accusatorie nei confronti del sig. Conte. Secondo la FIGC, infatti, le dichiarazioni del Carrobbio sono confermate da molteplici riscontri provenienti da altre fonti che consentono di verificarne l’attendibilità.
28. Ciò, a dire della Resistente, confermerebbe l’indubbia conoscenza da parte del sig. Conte dell’illecito e, pertanto, la sussistenza di una sua responsabilità almeno per l’omessa denuncia, per la quale è stato sanzionato, se non anche di una sua responsabilità per concorso attivo nella consumazione dell’illecito.
29. Alla luce di tali considerazioni, alla Resistente appaiono del tutto infondate le doglianze del Ricorrente circa la misura della sanzione inflitta. A dire della FIGC, infatti, i dubbi di un eventuale concorso attivo del sig. Conte nella ideazione e nell’attuazione dell’illecito, la gravità dell’infrazione commessa e la posizione apicale rivestita dal Ricorrente nello spogliatoio del Siena, giustificano la sanzione irrogata dalla CGF, apparendo, dunque, inconsistenti gli assunti del Ricorrente in merito ad un automatico rapporto di corrispondenza aritmetica tra il numero degli addebiti posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità e il relativo trattamento sanzionatorio.
30. La Resistente, inoltre, ritiene irrilevanti, nel quadro del presente arbitrato i vizi procedimentali denunciati dal sig. Conte, in quanto il giudizio di fronte ad un organo TNAS ha carattere pienamente devolutivo. Comunque, tali vizi non sussisterebbero, poiché non possono essere automaticamente trasposti nell’ordinamento sportivo principi affermati in relazione al processo penale.
31. Da ultimo, la Resistente si oppone alle richieste istruttorie dedotte dal sig. Conte, in quanto inammissibili, irrilevanti, nonché riferite a circostanze che possono essere accertate documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sul merito della controversia
A.1 Sulla violazione addebitata al sig. Conte 1. Il sig. Conte è stato ritenuto responsabile dalla CGF della violazione prevista dall’art. 7 comma 7 CGS per avere omesso di denunciare fatti integranti un illecito sportivo in relazione alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.
2. Il Ricorrente contesta recisamente la decisione della CGF sia con riguardo alla conoscenza del fatto illecito accaduto (presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 7, comma 7 CGS) sia con riguardo alla misura della sanzione irrogatagli.
3. Con riferimento al profilo della responsabilità il Ricorrente si duole, in primo luogo, della contraddizione in cui sarebbe incorsa la CGF per aver valorizzato alcune risultanze istruttorie, raccolte nella fase endo-federale, che al contrario avrebbero dovuto condurre l’Organo Giudicante ad escludere di per sé l’applicazione del richiamato art. 7, comma 7 CGS e dunque la responsabilità del signor Antonio Conte, anche avuto riguardo alle garanzie procedurali (che Conte ritiene violate), al cui rispetto è condizionato lo svolgimento di un “giusto processo”. In secondo luogo, la difesa del ricorrente si duole che la responsabilità del signor Antonio Conte sia stata accertata dalla CGF ad esito della deposizione di un teste soggettivamente inaffidabile, e comunque sulla scorta di dichiarazioni da questi rese, oggettivamente contradditorie. In terzo luogo, il ricorrente lamenta l’errata valutazione di elementi di prova (considerati decisivi), invece smentiti dalle risultanze documentali prodotte nel corso di questo giudizio (l’argomento Mastronunzio).
4. Questo Collegio, in via preliminare, e sotto un profilo metodologico, ritiene di non doversi discostare dalla copiosa giurisprudenza di questo Tribunale sia in ordine ai poteri attribuiti all’organo giudicante, sia soprattutto allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato. Non sembra opportuno svolgere un’ampia trattazione ricostruendo i numerosi precedenti e le massime che sostengono i principi affermati; basterà semplicemente richiamare alcune decisioni, quali il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta c. FIGC (sul potere dell’organo giudicante) e i lodi 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012 (sullo standard probatorio).
Al riguardo si dirà semplicemente, in estrema sintesi, che, in ordine ai poteri dell’organo giudicante, il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: infatti il Codice TNAS conferisce all’arbitro un potere di riesame integrale del merito della controversia, limitato solo dal rispetto del principio della domanda e dai quesiti proposti dalle parti, o dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Sotto il profilo probatorio per affermare la responsabilità di un incolpato di una violazione disciplinare sportiva non occorre la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito; siffatto standard probatorio è previsto, nell’ordinamento sportivo, in materia di violazione delle norme anti-doping, con previsione che appare ragionevolmente applicabile anche alle violazioni disciplinari.
5. In ordine logico, dunque, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere, secondo lo standard probatorio indicato, integrata la fattispecie di cui all’art. 7, 7 comma CGS, al fine dell’affermazione della responsabilità del sig. Conte.
6. L’indagine ha in primo luogo ad oggetto la condotta tenuta dal sig. Conte nel caso concreto.
A tal fine, l’accertamento del Collegio deve fondarsi non già sulla posizione ricoperta dal ricorrente nell’ambito del sodalizio sportivo, ma sulla oggettiva commissione di un fatto illecito, di cui il Conte abbia percepito soggettivamente l’antigiuridicità.
In ordine al primo profilo è provato –e non è revocabile in dubbio- che un fatto illecito sia stato commesso.
In ordine al secondo, ad avviso del Collegio, l’accertamento circa la consapevolezza del Conte sulla avvenuta realizzazione di un fatto illecito non può trarsi dalla posizione che egli ricopriva all’interno del sodalizio sportivo perché altrimenti la eventuale sanzione del medesimo troverebbe fondamento in una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva, ulteriore e diversa rispetto a quelle previste dall’ordinamento sportivo. Poiché tuttavia le ipotesi di responsabilità oggettiva sono tassative, non può fondarsi un giudizio di colpevolezza sul semplice presupposto dell’omessa denuncia di un illecito cui partecipino calciatori della squadra allenata dal Conte, per il solo fatto che egli ne era, all’epoca, l’allenatore. E’ dunque indispensabile abbandonare questo itinerario e percorrere altra e diversa via che, alla luce degli elementi probatori acquisiti, accerti l’eventuale responsabilità diretta e personale del Conte.
7. Muovendo da questo assunto, il Collegio non valuta necessario procedere al riesame del merito della controversia, sebbene sia in astratto dotato di siffatto potere. Le prove raccolte nel corso del procedimento endofederale consentono infatti di assumere una decisione consapevole senza procedere nuovamente all’audizione di testimoni già sentiti nel corso di quella fase ed alcuni anche nel corso delle indagini preliminari svoltesi davanti alla Procura della Repubblica di Cremona.
Così con il teste sig. Salvatore Mastronunzio che il Collegio non ritiene necessario ascoltare per una pluralità di ragioni: perché, contrariamente alla motivazione assunta dalla CGF, il Collegio considera del tutto marginale la vicenda che lo ha riguardato; perché argomenti logici portati dal ricorrente e le prove documentali offerte dal medesimo nel corso di questo procedimento (la documentazione medica prodotta dal Ricorrente) portano a concludere che il Mastronunzio non era stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di partecipare alla commissione dell’illecito, ma perché infortunato in quel lasso temporale.
Quanto poi a Carobbio, il Collegio valuta superfluo ascoltare nuovamente un soggetto già inteso due volte dalla Procura federale e una volta dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Peraltro, la richiesta di audizione è stata formulata dalla FIGC e singolarmente non dal ricorrente.
Quanto infine a Stellini questi ha “confessato” il fatto a lui attribuito e l’unico accertamento possibile avrebbe potuto riguardare esclusivamente l’avvenuta comunicazione o meno a Conte dell’accaduto. Tuttavia, per quanto appresso, tale accertamento si rivela anch’esso del tutto superfluo.
8. Nel merito allora occorre muovere dall’assunto che gli organi disciplinari, nel procedimento endofederale, abbiano considerato responsabile il sig. Conte a norma dell’art.7, 7 comma CGS, sulla base delle dichiarazioni del sig. Carobbio, dalle quali emergerebbe la conoscenza del fatto e la consapevolezza dell’illecito dell’odierno ricorrente dell’organizzazione di un illecito sportivo. Il Ricorrente contesta, con ferma determinazione, l’attendibilità del sig. Carobbio e ne pone in luce alcuni aspetti contraddittori.
9. A tal proposito, il Collegio, pur prendendo atto di alcune contraddizioni in cui è incorso il teste nelle diverse deposizioni, non ritiene che le dichiarazioni rese da quest’ultimo siano il frutto di un accanimento perpetrato da questi a danno del Conte. Depongono in tal senso non solo la sostanziale convergenza delle diverse deposizioni, ma anche la difficoltà di accedere all’argomento per cui ragioni contingenti e di ordine psicologico (quale la vicenda della nascita del figlio di Carobbio e il pagamento dell’ostetrica) possano essere la ragione determinante di una falsa deposizione, resa non tanto davanti agli organi federali, quanto davanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona. Per di più corrobora questo assunto la decisione della difesa del ricorrente che, da un lato, ha tentato in ogni modo di dimostrare l’inattendibilità del Carobbio, e, dall’altro lato, non ha ritenuto di articolare capitoli di prova rivolti al medesimo Carobbio per una nuova e diversa deposizione davanti a questo Tribunale. Né tantomeno, a fronte della richiesta della FIGC, di ascoltare nuovamente il teste, il ricorrente si è associato alla richiesta.
Sulla base di questi elementi il Collegio non ha elementi oggettivi per valutare inattendibile le dichiarazioni rese dal Carobbio, anche alla luce del principio dell’ordinamento sportivo in ordine alla assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
10. Le dichiarazioni di Carobbio, almeno con riguardo alla commissione dell’illecito, sono state integralmente confermate dal sig. Stellini, membro dello staff tecnico del Siena. Questi, dopo aver negato, nella dichiarazione al Procuratore Federale dell’8 marzo 2012, ogni intesa volta a favorire l’Albinoleffe, nonché di aver chiesto a Carobbio di contattare i giocatori di quest’ultima compagine per prendere accordi relativi alla gara di ritorno, con una comunicazione indirizzata al Procuratore Federale, datata 29 luglio 2012, resa allo scopo di esporre “tutta la completa verità”, ha ritrattato completamente, ammettendo i fatti invece indicati dal medesimo Carobbio.
11. La confessione di Stellini assume, peraltro, una diversa valenza anche sotto altro profilo. Se è vero che il Conte non può esser ritenuto responsabile per fatti commessi dai calciatori del Siena perché loro allenatore, parzialmente diversa è la sua posizione con riguardo alla confessione di Stellini. Questi era, all’epoca dei fatti, uno dei più stretti collaboratori del sig. Conte, essendo inserito nello staff tecnico da questi diretto. In via presuntiva, pare allora decisamente più logico, per il contesto organizzativo in cui lo Stellini era inserito, ritenere che egli abbia informato dell’accaduto il Conte piuttosto che il contrario. Anche qui, applicando il principio della assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, in un giudizio comparativo tra le due ipotesi l’una pare più probabile e plausibile dell’altra.
12. Accanto alle valutazioni probabilistiche, sempre con riferimento alla confessione di Stellini, se ne aggiunge altra, non più fondata sul principio richiamato, ma basata sulla certezza del fatto.
Come è noto la confessione di Stellini ha avuto ad oggetto la sua partecipazione al fatto illecito, non anche la conoscenza del medesimo da parte di Conte. La prova articolata avrebbe forse consentito a questo Collegio di accertare se il ricorrente avesse avuto o meno conoscenza di quel fatto. Tuttavia, ad un più attento esame, ed almeno per il capo di incolpazione ascrittogli, quel accertamento è – ad avviso del Collegio - del tutto superfluo per almeno due decisive ragioni: la prima è di ordine logico e riguarda proprio la confessione di Stellini. Questi, infatti, sino al marzo 2012, ha condiviso con Conte lo stesso itinerario sportivo (trasferendosi con lui alla Juventus, inserito nello staff tecnico) e processuale, almeno sino alla sua confessione. Ebbene, proprio la confessione, che determina una frattura con la precedente impostazione processuale sino ad allora identica a quella di Conte, toglie ogni dubbio residuo sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Carobbio; e ciò proprio in virtù della convergenza tra queste e la confessione di Stellini.
La seconda ragione è invece testuale: come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest’ultimo avrebbe avuto conoscenza dell’illecito accaduto in data 08 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 08 marzo 2012.
13. La responsabilità del sig. Conte va dunque confermata con consequenziale rigetto della domanda, proposta dal Ricorrente in via principale, volta ad ottenere l’integrale riforma della decisione della CGF.
A.2 Sulla misura della sanzione
14. Con un motivo di impugnazione fatto valere in via subordinata, il Ricorrente contesta l’entità della sanzione, ritenuta incongrua, e ne chiede la rideterminazione.
15. Il Collegio ritiene che tale domanda meriti accoglimento.
16. Sul punto, il Collegio valuta eccessiva, a fronte delle violazioni di cui il sig. Conte è stato ritenuto responsabile, la sanzione inflittagli dalla CGF, anche in considerazione del venir meno di uno dei fondamenti su cui la sanzione della CGF risulta fondata, cioè il “tema Mastronunzio”.
17. Ne discende che la domanda proposta dal Ricorrente in via subordinata vada accolta. La sanzione inflitta dalla CGF va ridotta con una squalifica fino al 08 dicembre 2012.
B. Sulle istanze cautelari
Alla luce di quanto precede, rimangono assorbite le richieste cautelari dedotte dalle parti.
C. Sulle spese
In considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso presentato dal sig. Conte, appare equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e porre le spese arbitrali, per onorari e spese del Collegio Arbitrale a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno.
Considerata l’importanza, la particolare complessità e l’urgenza delle questioni trattate, che hanno determinato un rilevante impegno per l’organo giudicante, il Collegio liquida in Euro 6.000,00 gli onorari del Collegio Arbitrale.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge la domanda principale formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2165 del 29 agosto 2012 dal Sig. Antonio Conte.
2. In parziale accoglimento della domanda subordinata formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2165 del 29 agosto 2012 dal Sig. Antonio Conte infligge al medesimo la sanzione della squalifica sino all’8 dicembre 2012.
3. Dichiara assorbita ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio.
4. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
5. Pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% gli onorari del Collegio arbitrale, liquidati come in parte motiva, con il vincolo di solidarietà.
6. Pone a carico delle parti nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi.
7. Dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 5 ottobre 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data indicate.
F.to Massimo Zaccheo
F.to Guido Calvi
F.to Enrico De Giovanni