COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TACCONE SIMONE FINO AL 15/12/2012 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / PRO CELANO 2006, DISPUTATA IL 29.10.2012 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N°11 del 31.10.2012 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TACCONE SIMONE FINO AL 15/12/2012 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / PRO CELANO 2006, DISPUTATA IL 29.10.2012 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N°11 del 31.10.2012 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Pro Celano 2006 ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Taccone Simone per aver reagito ad una violenza subita colpendo con una testata l’avversario provocandone la caduta a terra.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto tra i due calciatori non vi è mai stato contatto giacché il Taccone accennava ad una reazione e l’avversario si gettava a terra.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta sia perché il calciatore aveva subito un pugno prima della reazione descritta sia perché non è ravvisabili in atti che il comportamento non regolamentare tenuto dallo stesso abbia prodotto conseguenze dannose.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere l’appello riducendo la squalifica inflitta al calciatore Taccone Simone fino al 30 Novembre 2012 disponendo accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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