COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR COSIMO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO, PER LA VIOLAZIONE: A) DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 12, COMMA 5, C.G.S., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO – AUDAX HATRIA, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 – GIRONE A DI CALCIO A 5, DISPUTATASI AD AVEZZANO IL 28.1.2012 POSTO IN ESSERE UN COMPORTAMENTO GRAVEMENTE OFFENSIVO, INTIMIDATORIO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI MATTEUCCI, OSSERVATORE ARBITRALE DELLA SEZIONE DI TERAMO, STRATTONANDOLO, SPINGENDOLO CON LE MANI SUL PETTO, APPOGGIANDO LA SUA TESTA SULLA FRONTE DELL’O. A. E APOSTROFANDOLO CON FRASI MINACCIOSE; B) DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S., PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE REGOLARMENTE CONVOCATO, INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA; – DEL SIGNOR BONARI EMILIANO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO E, IN OCCASIONE DELLA GARA IN QUESTIONE, CAPITANO, NONCHÉ DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA SQUADRA, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 12, COMMA 5, C.G.S., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO – AUDAX HATRIA, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 – GIRONE A DI CALCIO A 5, DISPUTATASI AD AVEZZANO IL 28.1.2012 POSTO IN ESSERE UN COMPORTAMENTO GRAVEMENTE OFFENSIVO, INTIMIDATORIO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI MATTEUCCI, OSSERVATORE ARBITRALE DELLA SEZIONE DI TERAMO, MOSTRANDOGLI I PUGNI SERRATI E APOSTROFANDOLO CON FRASI MINACCIOSE E INGIURIOSE; – ALLA SOCIETÀ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, NONCHÉ LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIGNOR COSIMO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO, PER LA VIOLAZIONE: A) DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 12, COMMA 5, C.G.S., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO – AUDAX HATRIA, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 – GIRONE A DI CALCIO A 5, DISPUTATASI AD AVEZZANO IL 28.1.2012 POSTO IN ESSERE UN COMPORTAMENTO GRAVEMENTE OFFENSIVO, INTIMIDATORIO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI MATTEUCCI, OSSERVATORE ARBITRALE DELLA SEZIONE DI TERAMO, STRATTONANDOLO, SPINGENDOLO CON LE MANI SUL PETTO, APPOGGIANDO LA SUA TESTA SULLA FRONTE DELL’O. A. E APOSTROFANDOLO CON FRASI MINACCIOSE; B) DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S., PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE REGOLARMENTE CONVOCATO, INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA; - DEL SIGNOR BONARI EMILIANO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO E, IN OCCASIONE DELLA GARA IN QUESTIONE, CAPITANO, NONCHÉ DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA SQUADRA, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 12, COMMA 5, C.G.S., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO – AUDAX HATRIA, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 – GIRONE A DI CALCIO A 5, DISPUTATASI AD AVEZZANO IL 28.1.2012 POSTO IN ESSERE UN COMPORTAMENTO GRAVEMENTE OFFENSIVO, INTIMIDATORIO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI MATTEUCCI, OSSERVATORE ARBITRALE DELLA SEZIONE DI TERAMO, MOSTRANDOGLI I PUGNI SERRATI E APOSTROFANDOLO CON FRASI MINACCIOSE E INGIURIOSE; - ALLA SOCIETÀ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, NONCHÉ LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO. Con nota del 26.09.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. a.r. del 15.10.12, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 12.11.2012, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza sono comparsi il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco e il Sig. Cosimo Giovanni, Presidente della A.S.D. Pro Calcetto Avezzano, ma non in tale veste ma quale delegato del calciatore Bonari Emiliano. Nessuno compariva per la società deferita ed il Cosimo rappresentava che né la società né egli stesso avevano ricevuto l’atto di contestazione e di fissazione dell’udienza, in quanto non ritualmente notificato. La commissione dava atto che alcuno dei soggetti deferiti aveva fatto pervenire scritti difensivi e che il Cosimo, quale delegato del Bonari, non aveva chiesto di far ricorso al patteggiamento. Il rappresentante della Procura, dopo aver esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione delle contestate responsabilità in capo ai soggetti sopra specificati chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Cosimo Giovanni mesi nove di inibizione; Bonari Emiliano sei giornate di squalifica; la società Pro Calcetto Avezzano Euro 1.500,00 di ammenda. Il Cosimo insisteva per il proscioglimento del Bonari facendo rilevare che la relazione del Sig. Matteucci Luigi, osservatore arbitrale, non poteva considerarsi attendibile in quanto riferiva circostanze non veritiere producendo, al riguardo, attestazione del Commissariato di P.S. di Avezzano dalla quale si evince che, contrariamente a quanto riferito dallo stesso Matteucci, “non risultano richieste o interventi da parte di personale dipendente di questo Ufficio volante in occasione dell’incontro di calcio a 5 Avezzano / Hatria del 28/1/2012”. Occorre, preliminarmente, dare atto della regolarità della notifica dell’atto di contestazione ai soggetti deferiti, in quanto il Bonari è stato presente all’udienza per il tramite del suo delegato, mentre al Cosimo ed alla società sono state inviate raccomandate con avviso di ricevimento all’indirizzo del Cosimo risultante dagli atti del Comitato Regionale FIGC mentre, da una visura effettuata via internet presso il sito delle Poste, risulta che le stesse sono giacenti presso l’Ufficio Postale di Avezzano dal 17/10/2012. Peraltro, va sottolineato che ben era a conoscenza del contenuto dell’atto il Cosimo visto che, in data 2/11/12, ha avuto accesso agli atti del procedimento previa sua domanda quale Presidente della società, ricevendosi copia degli atti stessi. Dato atto, quindi, della regolarità del contraddittorio, ritiene la Commissione, quanto alla posizione del calciatore Bonari Emiliano e della A.S.D. Pro Calcetto Avezzano, che la responsabilità degli stessi risulta “per tabulas” avendo ammesso il Bonari la sua responsabilità agli Organi accertatori e dovendo rispondere la società del comportamento del suo tesserato. Agli stessi, quindi, vanno irrogate le sanzioni come da dispositivo. Quanto, invece, alla posizione del Cosimo, rileva la Commissione che non vi è prova appagante della sua responsabilità e lo stesso deve, quindi, essere prosciolto dagli addebiti. Al riguardo, infatti, va rilevato che è quanto meno discutibile il principio affermato dalla Procura Federale della F.I.G.C. secondo il quale il rapporto dell’osservatore arbitrale deve per analogia considerarsi “fonte di prova privilegiata” al pari di quelli degli arbitri ed assistenti di gara. Va, inoltre, aggiunto che la versione dei fatti fornita dal Sig. Matteucci Luigi, osservatore arbitrale ed unica fonte di prova a carico del Cosimo, è stata parzialmente smentita dall’attestazione del Commissariato di P.S. di Avezzano del 12/11/12 prodotta in udienza, cosicché l’attendibilità del teste è, quanto meno, messa in dubbio. Ritiene, inoltre, la Commissione che copia della delibera vada rimessa alla Procura Federale dell’A.I.A. per eventuali provvedimenti di competenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere al calciatore Bonari Emiliano la squalifica per n. 5 gare ed alla società A.S.D. Pro Calcetto Avezzano l’ammenda di Euro 1.000,00. Delibera, inoltre, di prosciogliere il Sig. Cosimo Giovanni dagli addebiti contestati. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale dell’A.I.A. per eventuali provvedimenti di competenza. Dispone altresì trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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