COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 14/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CITTA’ DI CASALECCHIO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 31.10.2012 gara CITTA’ DI CASALECCHIO – PROGRESSO del 27.10.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 14/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CITTA’ DI CASALECCHIO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 31.10.2012 gara CITTA’ DI CASALECCHIO – PROGRESSO del 27.10.2012 L’A.S.D. CITTA’ DI CASALECCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando le circostanze che ne hanno dato origine. “Arrivati al campo Aretusi a Bologna, le squadre trovavano chiuso il cancello, venne chiamato il custode che, di sua iniziativa, dichiarava che non avrebbe aperto il campo in quanto, a suo dire, impraticabile, vista la pioggia che, copiosamente, stava ancora scendendo. Il Campo Aretusi è un campo del Comune di Bologna, quartiere Borgo Panigale, e nessuna comunicazione era stata presentata dal Comune per decretarne la non apertura. Si precisa che per questo campo l’A.S.D. Città di Casalecchio non ha nessuna responsabilità, in quanto ne viene solamente noleggiato l’uso per le partite. Si sottolinea che anche l’arbitro non ha tenuto un comportamento corretto in quanto fece l’appello delle due squadre per strada”. Chiede l’annullamento del provvedimento, con la possibilità di rimendare l’incontro ad altra data. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che con la iscrizione ai campionati le società garantiscono la disponibilità dei campi di gioco; - considerato che l’arbitro è l’unico che può stabilire la praticabilità o meno dei campi di gioco; - atteso che nell’occasione il campo di gioco, chiuso, non ha permesso all’arbitro di accertare quanto sopra ed è stato costretto ad effettuare il riconoscimento degli atleti all’esterno del cancello del campo; - valutato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.D. CITTA’ DI CASALECCHIO e di confermare la decisione assunta in primo grado di infliggere la punizione sportiva della perdita per 0 – 3 a carico dell’A.S.D. CITTA’ DI CASALECCHIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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