COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 15/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 12/11/2012 LUMIGNACCO – TRICESIMO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 15/11/2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 12/11/2012 LUMIGNACCO – TRICESIMO
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.
•procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art.29, punto 8, lett. a) C.G.S.;
•esaminato il rapporto dell’arbitro ed i documenti ufficiali relativi alla gara Lumignacco-Tricesimo,
valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, Girone “B”, disputatasi a Pavia di Udine il
12.11.2012 e conclusasi con il risultato di 6-2;
•vista la norma relativa all’impiego dei calciatori “fuori quota” nel campionato regionale “juniores”
durante la stagione sportiva 2012-2013 e pubblicata sul C.U. n. 1del 02.07.2012 del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, pag. 16, norma che recita:”- omissis – si porta
a conoscenza delle Società che sarà consentito l’impiego di un massimo di tre calciatori
“fuori quota” nati dall’1.1.1993”;
•rilevato dai detti atti che l’A.S.D. Tricesimo ha utilizzato per tutto l’arco della gara suindicata il
calciatore “fuori quota” DELLI SANTI Andrea, n. 10, nato il 10.07.1993;
•rilevato, altresì, che l’A.S.D. Tricesimo ha utilizzato dall'inizio della gara e fino al 13' del 2° tempo
il calciatore “fuori quota” MANZINI Matteo, n. 6; nato il 13.04.1993, dal 19' del 2° tempo e fino
alla fine della gara il calciatore “fuori quota” SCILIPOTI Edoardo, n. 18, nato il 12.09.1993, e dal
30' del 2° tempo e fino alla fine della gara il calciatore “fuori quota” CLOCCHIATTI Luca, n. 14,
nato il 10.06.1993;
•considerato, quindi, che l’A.S.D. Tricesimo, nella citata gara, ha impiegato quattro calciatori “fuori
quota” (uno in più del consentito), facendo in tal modo partecipare alla partita un atleta che non
ne aveva titolo e ponendo in essere una situazione di irregolarità nello svolgimento dell’incontro;
•visto l’art. 17, punto 5, lett. a) C.G.S., che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è
inflitta, nel procedimento di cui all’art. 27, commi 7 e 8, alla società che fa partecipare alla gara
calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
P.Q.M.
Delibera:
a) a carico dell'A.S.D. Tricesimo, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a) C.G.S. e dell’art. 8, punto 2,
del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara Lumignacco – Tricesimo con il punteggio
conseguito sul campo dalla squadra avversaria (Lumignacco) e cioè di 6-2 a favore del Lumignacco, in
quanto più favorevole a quest'ultima rispetto allo 0 – 3;
b) l’inibizione temporanea nei confronti del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Tricesimo,
sig. COLLI Bruno, fino al 03.12.2012, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. (tale inibizione decorre dal 24.11.2012 in quanto il sig. Colli risulta inibito fino al 23.11.2012, come da C.U. 48 del 13.11.2012.