COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 15/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’A.S.D. MANIAGO IN MERITO ALLA AFFERMATA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DOZZI MATTEO DELL’A.S.D. CAMINO NELLE GARA MANIAGO – CAMINO, DISPUTATASI L’1.11.2012, VALEVOLE PER LA COPPA REGIONE PER SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2012/2013.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 15/11/2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’A.S.D. MANIAGO IN MERITO ALLA AFFERMATA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DOZZI MATTEO DELL’A.S.D. CAMINO NELLE GARA MANIAGO - CAMINO, DISPUTATASI L’1.11.2012, VALEVOLE PER LA COPPA REGIONE PER SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2012/2013. Con telegramma in data 02.11.2012, preceduto da una nota consegnata all’arbitro ed allegata da quest’ultimo al rapporto, l’A.S.D. MANIAGO preannunciava reclamo relativo alla gara MANIAGO - CAMINO, valevole per i quarti di finale della Coppa Regione 2012/2013 per società della 1^ Categoria, disputatasi a Maniago (Pordenone) in data 01.11.2012 e conclusasi con il risultato di 1-3. Successivamente, con raccomandata spedita il 06.11.2012, l’A.S.D. Maniago inviava il reclamo con le relative motivazioni ed eccepiva che l’A.S.D. Camino aveva schierato nella suindicata gara il calciatore DOZZI Matteo, in pendenza di squalifica, per non aver quest’ultimo scontato la giornata di squalifica risultante dal comunicato ufficiale n. 31 del 02.10.2012 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND. - 49/ 11 - Segue Coppa Regione – Società di Prima Categoria – RECLAMO ASD MANIAGO Il reclamo era corredato dalla prova dell’invio, per raccomandata, della contestuale comunicazione all’A.S.D. CAMINO, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S.; con lo stesso reclamo l’A.S.D. Maniago faceva pervenire il bonifico bancario eseguito a favore del Comitato Regionale Friuli V.Giulia per la somma corrispondente alla tassa reclamo. L’A.S.D. Camino riceveva il detto reclamo in data 08.11.2012 e spediva, con raccomandata, le proprie controdeduzioni in data 10.11.2012. Il reclamo è inammissibile per tardività delle sue motivazioni e della comunicazione alla controparte. Infatti il C.U. n. 13 del 16.08.2012 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, punto 1.1.2 “Coppa Regione – Società di Prima Categoria 2012/2013”, pagine 9 e 10, recita, nel paragrafo relativo alla Giustizia Sportiva riferita alla citata manifestazione, quanto segue: “omissis - Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento, saranno osservate le seguenti procedure particolari (N.B.: un eventuale comunicato ufficiale della FIGC relativo alla presente attività sostituirà chiaramente i sotto segnati termini). Gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3,6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato della Coppa Regione, si svolgeranno con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue: gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29, comma 4, lett. b), comma 6, lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi del reclamo. – Omissis – Tali disposizioni relative all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di Coppa Regione organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. nella stagione sportiva 2012-2013 sono state confermate con C.U. n. 44/A della FIGC, pubblicato sul C.U. n. 14 del 24.08.2012 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND. Nella fattispecie in esame, entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 02.11.2012 (giorno successivo a quello dell’effettuazione della gara), al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND era pervenuto dall’A.S.D. Maniago solo un telegramma, alle ore 8.17 dello stesso giorno, privo di comunicazione alla controparte e privo di ogni motivazione. Quest’atto, definito “preannuncio di reclamo” (del tutto inutile perché non richiesto dalla procedura relativa ai reclami per posizione irregolare dei calciatori) non può essere considerato nella forma ma neppure nella sostanza quale “reclamo” perché assolutamente privo di motivazione (l’art. 33, punti 5 e 6 C.G.S. recitano nell’ordine “I reclami devono essere motivati”, “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”). Le motivazioni sono invece state spedite, con raccomandata, in data 06.11.2012 (quindi oltre al termine prescritto) sia al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND sia alla controparte A.S.D. Camino. L’A.S.D. Camino riceveva il reclamo con le motivazioni in data 08.11.2012 e spediva, con raccomandata, le proprie controdeduzioni in data 10.11.2012, oltre il termine indicato nei sopracitati comunicati ufficiali. Per tutto quanto sopra esposto, ne deriva la tardività del reclamo e la sua conseguente insanabile inammissibilità. Poiché l’inammissibilità del reclamo impedisce a questo Giudice Sportivo di entrare nel merito con particolare riferimento alla eventuale posizione irregolare del calciatore DOZZI Matteo dell’A.S.D. Camino e dei responsabili del suo impiego (società e dirigente accompagnatore ufficiale) nella gara dell’1.11.2012, gli atti vanno rimessi alla Procura Federale per il più da praticarsi. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale: - dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Maniago e dispone per l’addebito della relativa tassa a carico della società reclamante (art. 33, punto 13 C.G.S.); (ne consegue che il risultato rimane quello conseguito sul campo dalle due squadre e cioè Maniago - Camino 1 - 3); - dispone, altresì, che tutti gli atti vengano trasmessi alla Procura Federale per il più da praticarsi.
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