COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORE MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 32 SGS DEL 31.10.2012 (Gara: ALMAS – LODIGIANI CALCIO del 27.10.2012 – Campionato Allievi Regionali Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORE MARCO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 32 SGS DEL
31.10.2012
(Gara: ALMAS – LODIGIANI CALCIO del 27.10.2012 – Campionato Allievi Regionali Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società reclamante minimizza gli episodi addebitati al proprio
tesserato, lamentando il carattere di involontarietà circa il gesto nei confronti dell’avversario e di
semplice protesta nei confronti dell’arbitro, a fronte del relativo provvedimento di espulsione.
Esaminati gli atti ufficiali, fonte primaria di prova, dai quali si evince per contro che il SALVATORE
MARCO ha colpito volontariamente con un pugno un avversario e successivamente, dopo la
conseguente espulsione, ha rivolto minacce al Direttore di gara.
Ritenuta la adeguatezza della sanzione inflitta questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società LODIGIANI CALCIO e per l’effetto di confermare la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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