COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PARRINI EMANUELE (TESS. ALPHATURRIS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2017 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 SGS DEL 17.10.2012 (Gara: LAZIO CALCETTO – ALPHATURRIS del 13.10.2012 – Campionato Calcio a 5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PARRINI EMANUELE (TESS. ALPHATURRIS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2017 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 SGS DEL 17.10.2012 (Gara: LAZIO CALCETTO – ALPHATURRIS del 13.10.2012 – Campionato Calcio a 5 C1) Il calciatore PARRINI EMANUELE ha proposto reclamo avverso la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, avvalendosi dell’opera di un proprio legale di fiducia sia nel ricorso presentato sia in sede di audizione. Il difensore del calciatore, riconosceva la gravità del comportamento del suo assistito ritenendo però che il provvedimento è frutto di una errata valutazione da parte del giudice sportivo dei fatti posti a fondamento degli atti ufficiali. Evidenzia una chiara ed evidente discrasia tra quanto refertato dall’arbitro (colpito con due testate ed un pugno diretto al setto nasale) e la certificazione medica rilasciata dai due Ospedali in cui è stato visitato, e che non abbia invece ritenuto necessario un intervento immediato sul posto degli Organi Sanitari. L’azione violenta del PARRINI è incompatibile con la più mite misura delle lesioni mediche refertate (2 giorni di prognosi all’Istituto Eastman e n. 7 giorni di prognosi Ospedale Umberto I) per lesioni riportate al setto nasale. In sede di audizione il Legale, in presenza del calciatore, ha voluto precisare meglio l’andamento dei fatti: il PARRINI all’atto della sostituzione si è limitato a lanciare la pettorina contro l’arbitro, appoggiandogli, nella circostanza, la testa contro e che non ha scagliato un pugno violento ma un “buffetto” sulla guancia, e che quindi l’arbitro ha descritto gli episodi in modo difforme alla realtà. Il calciatore, presente, pur essendo mortificato per quanto accaduto e nel chiedere scusa al direttore di gara, ritiene che la sanzione comminatagli sia eccessiva e ne chiede pertanto una rivisitazione. Questa Commissione Disciplinare, alla luce delle suesposte indicazioni, ha ritenuto opportuno convocare l’arbitro per meglio chiarire come si sono svolti gli episodi in discussione. L’arbitro innanzitutto ha confermato integralmente il contenuto del suo rapporto, riferendo quanto segue: alla notifica dell’espulsione, il calciatore EMANUELE PARRINI, prima si allontanava verso le panchine, poi improvvisamente tornava indietro e colpiva l’arbitro con una violenta testata sul naso, successivamente con una violenta testata sulla bocca, quindi con un pugno al viso. Tali colpi gli causavano forte dolore al naso, escoriazioni al labbro, fuoriuscita di sangue all’interno della bocca e la scheggiatura permanente dei denti. Lanciava poi contro l’arbitro il fratino attingendolo al volto. Conferma infine il direttore di gara, di essersi recato al Pronto Soccorso Eastman e al Pronto Soccorso Umberto I, dove gli venivano diagnosticate le lesioni riportate nel referto. Dinanzi a simile esposizione dettagliata ed analitica degli episodi di aggressione subiti dall’arbitro da parte del calciatore PARRINI, questa Commissione Disciplinare non trova argomenti tali che possano essere presi in considerazione, nemmeno parzialmente, in relazione alla richiesta di diminuzione della pena avanzata dalla ricorrente. Le discordanze poste in essere sono totalmente evidenti ed in contrapposizione a quanto scrive l’arbitro, il cui contenuto, come è ben noto, in casi simili, ha carattere di prova privilegiata e degna di fede. Detto tutto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto di confermare la squalifica a carico del calciatore PARRINI EMANUELE fino al 15.10.2017. La tassa reclamo va incamerata.
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