COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VEREGRA CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CIASCUNO INFLITTA AI CALCIATORI CHIARINI OMAR E MORETTI SIMONE; – SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE DI STEFANO EDOARDO; – SQUALIFICA FINO AL 30 APRILE 2013 INFLITTA AL CALCIATORE FABI MATTIA; – SQUALIFICA FINO AL 30 GENNAIO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE PIRRO FRANCESCO; SEGUITO GARA ATLETICO MONTE URANO/VEREGRA CALCIO 2012 DEL 27.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 28 del

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VEREGRA CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CIASCUNO INFLITTA AI CALCIATORI CHIARINI OMAR E MORETTI SIMONE; - SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE DI STEFANO EDOARDO; - SQUALIFICA FINO AL 30 APRILE 2013 INFLITTA AL CALCIATORE FABI MATTIA; - SQUALIFICA FINO AL 30 GENNAIO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE PIRRO FRANCESCO; SEGUITO GARA ATLETICO MONTE URANO/VEREGRA CALCIO 2012 DEL 27.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 28 del 31.10.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava le seguenti squalifiche: - per tre gare effettive ciascuno ai calciatori CHIARINI Omar e MORETTI Simone, entrambi per reiterate offese e minacce nei confronti dell’arbitro; - fino al 30 giugno 2013 applicata al calciatore DI STEFANO Edoardo per avere aggredito l’arbitro, strattonandolo e dandogli due spinte, una al petto e l’altra all’occhio destro, procurandogli dolore e, dopo l’espulsione, per avere insultato e tentato nuovamente di aggredire lo stesso ufficiale di gara; - fino al 30 aprile 2013 applicata al calciatore FABI Mattia per avere, dopo il termine dell’incontro, unitamente ad altre persone, bloccato l’autovettura dell’arbitro per insultarlo e minacciarlo, e per avergli aperto lo sportello dell’auto e sputatogli in pieno viso; - fino al 31 gennaio 2013 applicata al calciatore PIRRO Francesco per reiterate offese e minacce nei confronti dell’arbitro e per avere, dopo il termine dell’incontro, unitamente ad altre persone, bloccato l’autovettura dell’arbitro per insultarlo e minacciarlo. Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Veregra Calcio 2012 chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari dei tesserati sanzionati, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione di tutte le sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - Di Stefano Edoardo, non condividendo una decisione tecnica dell’arbitro, protestò vibratamente nei suoi confronti, ma non lo strattonò nè lo aggredì, rimanendo ad una distanza dallo stesso non inferiore ad un metro; - Fabi Mattia era tra coloro che, a fine gara, chiesero spiegazioni all’arbitro allorchè questi stava lasciando l’impianto sportivo a bordo della sua autovettura, ma non gli aprì lo sportello né lo colpì con uno sputo come erroneamente contestatogli; - Pirro Francesco, capitano della squadra, non fu espulso dall’arbitro e quando altri calciatori stavano protestando, lo stesso si trovava presso la panchina commentando l’accaduto; a fine gara non era tra quelli che fermarono l’arbitro allorchè questi stava lasciando l’impianto sportivo, ma era in macchina unitamente a due suoi compagni di squadra; - Chiarini Omar e Moretti Simone si limitarono a protestare, sia pur vibratamente nei confronti dell’arbitro, ma senza minacciarlo. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente le argomentazioni esposte nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - Di Stefano Edoardo, protestando nei suoi confronti unitamente a sette/otto calciatori della Veregra Calcio, che lo avevano circondato, minacciato ed offeso, gli diede una spinta al petto provocandogli istantaneo dolore, toccandogli altresì l’occhio destro, sia pur involontariamente, ma provocandogli dolore; - Pirro Francesco, unitamente a Chiarini Omar e Moretti Simone ed altri, era tra i calciatori del Veregra Calcio che lo accerchiarono, lo minacciarono e lo insultarono, determinando in parte la sua decisione di interrompere definitivamente l’incontro; a fine gara, a bordo della sua autovettura, era tra coloro che occupavano la strada impedendogli momentaneamente di ripartire; - Fabi Mattia, riconosciuto con assoluta certezza, era tra coloro che, a fine gara, gli impedirono di ripartire e che, apertogli lo sportello dell’autovettura lato guida, gli sputò in faccia. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di cinque distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori quattro tasse reclamo; • ritenuta provata la responsabilità dei calciatori Chiarini Omar e Moretti Simone in ordine alle violazioni loro ascritte, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione delle squalifiche, delle quali, pertanto, deve essere data conferma; • rilevato, alla luce dell’espletata istruttoria, che la condotta ascritta al Di Stefano Edoardo – comunque da stigmatizzare oggettivamente, in modo inequivoco e da definire grave, soprattutto in considerazione delle conseguenze nelle legittime determinazioni dell’arbitro in merito alla sospensione definitiva della gara - sia stata in parte ridimensionata nella sua obiettiva gravità, con specifico riferimento al gesto posto in essere nei confronti dell’arbitro, come dallo stesso descritto in questa sede; • ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Pirro Francesco, nell’occasione capitano della squadra, sia stata in parte ridimensionata nella sua obiettiva gravità, con specifico riferimento al comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro al termine dell’incontro, dal quale devono escludersi offese e minacce, non confermate in questa sede dall’ufficiale di gara; • ritenuta, in punto di fatto, provata la responsabilità del calciatore Fabi Mattia in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro; • ritenuto che colpire il direttore di gara con uno sputo costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo, le cui modalità, nel caso che occupa, non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, derivandone, pertanto, un inevitabile inasprimento. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Veregra Calcio 2012, in cinque distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso la squalifica del calciatore CHIARINI Omar, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la squalifica del calciatore MORETTI Simone, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica del calciatore DI STEFANO Edoardo e, per l’effetto, la riduce al 28 febbraio 2013, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica del calciatore PIRRO Francesco e, per l’effetto, la riduce a cinque giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore FABI Mattia, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la sanzione del calciatore FABI Mattia applicandogli la squalifica fino al 31 dicembre 2013.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it