COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso proposto dalla Società BVS BASSA VALSUSA avverso il provvedimento di squalifica adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato DELLA GUARDA SIMONE di cui al comunicato n. 30 del 25/10/2012 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Gara VIRTUS MONDOVI’ – BVS BASSA VALSUSA del 21/10/2012 – Campionato di Promozione – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso proposto dalla Società BVS BASSA VALSUSA avverso il provvedimento di
squalifica adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato DELLA GUARDA SIMONE
di cui al comunicato n. 30 del 25/10/2012 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta –
Gara VIRTUS MONDOVI’ – BVS BASSA VALSUSA del 21/10/2012 – Campionato di
Promozione – Girone C
Con ricorso tempestivamente presentato, la Società BVS BASSA VALSUSA ha proposto reclamo
avverso il provvedimento di squalifica per tre giornate adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del
giocatore Della Guarda Simone, lamentando la parziale inesattezza della ricostruzione
dell’accaduto operata dall’Assistente dell’Arbitro, nonché l’eccessività del provvedimento di
squalifica. Secondo la ricorrente il proprio tesserato si sarebbe limitato, dopo essere stato espulso,
a chiedere spiegazioni al direttore di gara ed al suo assistente, senza ingiuriare nessuno.
Dall’esame degli atti di gara ed in particolare dal rapporto redatto dall’assistente di gara, che come
è noto costituiscono fonte di prova privilegiata, emerge in modo davvero inequivocabile la condotta
ingiuriosa posta in essere dal giocatore Della Guarda nei confronti dell’Assistente, sig. Di Paola,
comportamento che portava, unitamente alla condotta di gioco violenta, alla notifica dell’espulsione.
Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene congrua la sanzione della squalifica così come
quantificata dal Giudice Sportivo, non ravvisando elementi di sorta per addivenire anche soltanto ad
una riduzione della stessa e, pertanto,
r i g e t t a
il ricorso proposto dalla BVS BASSA VALSUSA disponendo l’addebito della tassa di reclamo che
non risulta versata.
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