COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso proposto dalla Società BVS BASSA VALSUSA avverso il provvedimento di squalifica adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato DELLA GUARDA SIMONE di cui al comunicato n. 30 del 25/10/2012 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Gara VIRTUS MONDOVI’ – BVS BASSA VALSUSA del 21/10/2012 – Campionato di Promozione – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso proposto dalla Società BVS BASSA VALSUSA avverso il provvedimento di squalifica adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato DELLA GUARDA SIMONE di cui al comunicato n. 30 del 25/10/2012 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Gara VIRTUS MONDOVI’ – BVS BASSA VALSUSA del 21/10/2012 – Campionato di Promozione – Girone C Con ricorso tempestivamente presentato, la Società BVS BASSA VALSUSA ha proposto reclamo avverso il provvedimento di squalifica per tre giornate adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del giocatore Della Guarda Simone, lamentando la parziale inesattezza della ricostruzione dell’accaduto operata dall’Assistente dell’Arbitro, nonché l’eccessività del provvedimento di squalifica. Secondo la ricorrente il proprio tesserato si sarebbe limitato, dopo essere stato espulso, a chiedere spiegazioni al direttore di gara ed al suo assistente, senza ingiuriare nessuno. Dall’esame degli atti di gara ed in particolare dal rapporto redatto dall’assistente di gara, che come è noto costituiscono fonte di prova privilegiata, emerge in modo davvero inequivocabile la condotta ingiuriosa posta in essere dal giocatore Della Guarda nei confronti dell’Assistente, sig. Di Paola, comportamento che portava, unitamente alla condotta di gioco violenta, alla notifica dell’espulsione. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene congrua la sanzione della squalifica così come quantificata dal Giudice Sportivo, non ravvisando elementi di sorta per addivenire anche soltanto ad una riduzione della stessa e, pertanto, r i g e t t a il ricorso proposto dalla BVS BASSA VALSUSA disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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