COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 22/A A.S.D. S. ALFIO CALCIO (CT) avverso perdita per 0 – 3, l’inibizione fino al 30/11/2012 al sig. Emanuele Alessandro, la squalifica per cinque gare al calciatore Sorbello Marco e l’ammenda di € 300,00 – Gara Campionato 2° Cat. Gir. G S. Alfio Calcio/Città S. Venerina del 21/10/2012 – C.U. N° 149 del 26/10/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 22/A A.S.D. S. ALFIO CALCIO (CT) avverso perdita per 0 – 3, l’inibizione fino al 30/11/2012 al sig. Emanuele Alessandro, la squalifica per cinque gare al calciatore Sorbello Marco e l’ammenda di € 300,00 - Gara Campionato 2° Cat. Gir. G S. Alfio Calcio/Città S. Venerina del 21/10/2012 – C.U. N° 149 del 26/10/2012. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. S. Alfio Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata ed in particolare chiede a) che venga ristabilito il risultato conseguito in campo; b) l’annullamento della l’inibizione e della squalifica a carico dei propri tesserati; c) l’annullamento della sanzione pecuniaria. All’udienza odierna è comparso il difensore della società il quale ha insistito nei motivi di cui in ricorso. La Commissione Disciplinare visto il reclamo, preliminarmente rileva che lo stesso è inammissibile in quanto la Sig.ra Nucifora Angela è sprovvista dei poteri di rappresentanza, né la stessa ha sanato tale difetto di legittimazione all’udienza odierna. Dal punto di vista normativo giova comunque ricordare che ai sensi dell’art.45 comma 2 C.G.S. il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo e la squalifica va scontata nella giornata immediatamente successiva a quella nella quale è stato espulso anche senza che la stessa sia stata pubblicata sul C.U. per l’espresso disposto dell’art. 22 comma 2 C.G.S., il quale dispone che le sanzioni che comportino squalifiche devono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del C.U., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.45 comma 2 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo in quanto inammissibile e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata, disponendo la trasmissione degli atti all’AIA per quanto di propria competenza.
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