COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 28/A A.S.D. PRO GELA (CL) avverso omologazione gara Pro Gela/Harbur del 27/0/2012, l’inibizione fino al 20/11/2012 del sig. Caglià Antonino, la squalifica per tre gare del calciatore Rapicavoli Antonio Filippo e l’ammenda di € 75,00 – Gara Campionato Calcio a 5 C1 Pro Gela/Harbur del 27/10/2012 – C.U. N° 156 C5/25 del 31/10/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 28/A A.S.D. PRO GELA (CL) avverso omologazione gara Pro Gela/Harbur del 27/0/2012, l’inibizione fino al 20/11/2012 del sig. Caglià Antonino, la squalifica per tre gare del calciatore Rapicavoli Antonio Filippo e l’ammenda di € 75,00 - Gara Campionato Calcio a 5 C1 Pro Gela/Harbur del 27/10/2012 – C.U. N° 156 C5/25 del 31/10/2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Pro Gela, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata ed in particolare chiede a) la ripetizione della gara stante l’evidente errore tecnico commesso dall’arbitro; b) la riduzione delle squalifiche a carico del sig. Rapicavoli e Caglià in quanto il loro comportamento è stato provocato dall’evidente ingiustizia patita; c) l’annullamento della sanzione pecuniaria. La Commissione Disciplinare visto il reclamo, letto il rapporto di gara ed in particolare il relativo supplemento rileva che: 1) Per quanto riguarda la chiesta ripetizione della gara il reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo in quanto: a) manca la prova dell’invio dei motivi di reclamo alla contro interessata Harbur ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 CGS; b) in ogni caso il reclamo è altresì inammissibile perché, pur essendo rilevabile d’ufficio l’evidente errore tecnico commesso dall’arbitro, la reclamante aveva l’onere, ai sensi del combinato disposto degli artt.46 comma 1 e 29 comma 3 CGS, di preannunciare il reclamo ragion per cui tale vizio procedurale non è oggi sanabile per il preciso disposto dell’art.36 comma 7 il quale dispone che:” Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo innanzi all’organo di prima istanza”. 2) Parimenti inammissibile si appalesa il reclamo in ordine all’impugnazione dell’ammenda di € 75,00 e dell’inibizione a carico del sig. Caglià e ciò in ragione del preciso disposto dell’art. 45 comma 3 lett. b) e d) il quale prevede che non sono impugnabili l’inibizione di dirigenti ed allenatori fino ad un mese e le pene pecuniari fino ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati regionali di calcio a cinque. 3) Appare, di contro, meritevole l’impugnazione della squalifica a carico del calciatore Rapicavoli Antonio Filippo in quanto deve tenersi conto della circostanza che la reazione del calciatore è stata determinata da una decisione arbitrale abnorme che gli ha impedito di partecipare alla gara per come risulta, peraltro, dallo stesso rapporto arbitrale, ragion per cui la sanzione, anche in considerazione delle giornate comunque scontate, va rideterminata come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce a due gare la squalifica a carico del calciatore Rapicavoli Antonio Filippo per il resto dichiara inammissibile il reclamo Stante il parziale accoglimento dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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