COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 17/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BARRAVECCHIA SALVATORE (Presidente A.C.D. Città di Vittoria) A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 17/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. BARRAVECCHIA SALVATORE (Presidente A.C.D. Città di Vittoria)
A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA
La Procura Federale, con nota 2149/1136 pf11-12 SS/mg del 17/10/2012 ha deferito il sig. Barravecchia Salvatore nella sua qualità di Presidente dell’A.C.D. Città di Vittoria per la violazione dell’art. 1 commi 1 del CGS in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. e la società ACD Citta di Vittoria a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati.
Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Barravecchia Salvatore, Presidente dell’A.C.D. Città di Vittoria, l’inibizione per mesi tre nonchè l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico dell’A.C.D. Città di Vittoria
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare risulta accertato, senza ombra di dubbio, dalla documentazione in atti che l’A.C.D. Città di Vittoria ha utilizzato, nel periodo compreso tra l’8/2/2012 ed il 29/4/2012, quale allenatore il sig. Campanella Giovanni (vedasi distinte delle rispettive gare) senza che lo stesso fosse tesserato per la suddetta società. In ragione di quanto sopra va ritenuto responsabile di detta condotta il sig. Barravecchia Salvatore poichè, nella sua qualità di Presidente dell’A.C.D. Città di Vittoria, ha consentito al sig. Campanella Giovanni di svolgere l’attività di allenatore a favore della società da lui rappresentata pur non essendone tesserato.
Conseguentemente va sanzionata l’A.C.D. Città di Vittoria sia sotto il profilo della responsabilità diretta in relazione alla condotta ascrivibile al proprio Presidente ma anche a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del proprio tecnico tratto, anch’esso, a giudizio con separato procedimento.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Visti gli artt. 1 commi 1 e 4 CGS e 19 comma 1 lett.f) infligge al sig. Barravecchia Salvatore l’inibizione per mesi uno;
Visti gli artt. 4 comma 1 e 2 e 18 comma 1 lett. b) applica all’A.C.D. Città di Vittoria l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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