COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 26 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Jolly e Montemurlo avverso la delibera con la quale il G. S. Toscana ha squalificato, fino al 2 dicembre 2012, l’allenatore Nesti Gabriele. (C.U. n. 23 / 2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 26 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Jolly e Montemurlo avverso la delibera con la quale il G. S. Toscana ha squalificato, fino al 2 dicembre 2012, l’allenatore Nesti Gabriele. (C.U. n. 23 / 2012). Con tempestivo reclamo il legale rappresentante della Società e il Dirigente squalificato si oppongono alla delibera sopraindicata. Premettendo che con il gravame non intendono contestare tutte le sanzioni assunte nei confronti della Società e di alcuni tesserati, i reclamanti rivolgono la loro attenzione alla parte finale della motivazione del provvedimento, ovvero che l’allenatore Nesti……”uscendo dal campo faceva ampi gesti di disapprovazione verso l’arbitro”. A tal fine, esaminato il rapporto di gara, eccepiscono che secondo l’arbitro la gestualità del Dirigente in quell’occasione ha avuto il significato “di mandarlo a quel paese”, come riportato in sede di rapporto di gara, e ritengono che tale frase abbia avuto effetto negativo nella determinazione della sanzione. Dopo avere precisato che siffatto comportamento non integra alcun tipo di illecito, il reclamo afferma che nessun motivo poteva avere l’allenatore, del quale peraltro non nega proteste nel corso della gara, per tenere al 40’ del II tempo - con la squadra soccombente per 0 – 3 - il comportamento citato. Ritiene che l’arbitro abbia male interpretato il gesto dell’allenatore Nesti che invece, per le modalità con le quali esso è stato portato a termine, deve essere interpretato come gesto di scoramento. Nel chiedere l’audizione, il reclamo si conclude con la richiesta di ridurre la squalifica nella misura che sarà di giustizia. All’odierna riunione è presente unicamente l’Allenatore Nesti il quale, dopo aver avuto cognizione del supplemento di rapporto che questa Commissione ha richiesto al D.G., conferma la versione dei fatti già indicata con il reclamo ed insiste per le richieste conclusive esposte in quella sede. La Commissione preso atto di quanto emerge dalle dichiarazione di parte e dagli atti ufficiali ritiene che il comportamento dell’allenatore trova collocazione nell’ambito dell’insieme dei quattro provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T nei confronti di calciatori e pubblico della Società Jolly e Montemurlo. Detti provvedimenti vengono tutti riconosciuti dalla Società come validi e fondati e per essi non eccepisce alcunché con la sola eccezione di quello assunto nei confronti dell’allenatore Nesti per le motivazioni già sopra riportate. Quanto sopra al fine di determinare il contesto nel quale il Nesti ha posto in essere il proprio comportamento La Commissione ritiene che il provvedimento impugnato sia immune da censure per quanto di seguito. Il G.S.T. si è limitato a connotare il provvedimento assunto con il rilevare “gli ampi gesti di disapprovazione” che l’allenatore ha compiuto, ma senza dare ad essi una particolare valenza sanzionatoria. Ciò si afferma rilevando il Collegio che, nei casi in cui si è trattato di sanzionare il comportamento tenuto dai Dirigenti, e quindi anche dagli allenatori, il G.S.T. ha sempre applicato nei loro confronti, con assoluta costanza di decisioni, allorché abbiano rivolto al D.G. proteste, offese, frasi irriguardose, la sanzione di un mese e mezzo di inibizione o, come nella specie, di squalifica. E’ sufficiente a tal fine scorrere le più recenti decisioni del G.S.T. quali quelle riportate, da ultimo, dai C.U. nn. 21 – 22 – 24 / 2012 che riportano ben sette provvedimenti adottati in materia. La Commissione non può non sottolineare ancora una volta, che è compito istituzionale dell’allenatore essere di esempio ai calciatori, dovere che deve essere particolarmente osservato nel campo giovanile. Il reclamo quindi, per quanto suggestivamente abile, non può trovare ingresso. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa ove non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it