COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 30 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 19 del 25.10.2012) Reclamo dell’A.G.d. Virtus Robur Castelnuovo avverso la squalifica inflitta dal G.S. Lucca ai tesserati Francesco Notini fino al 24.12.2012 e Daniele Nardini fino al 24.03.2013.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
25 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 16 del 17.10.2012)
Reclamo della polisportiva Indicatore avverso la squalifica inflitta dal G.S. Arezzo al calciatore Montai Alessandro fino al 16.10.2013
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. in data 23 ottobre 2012, la polisportiva Indicatore impugna il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo di Arezzo a carico:
-del calciatore Montai Alessandro, squalifica fino al 16.10.2013 “per aver a fine partita colpito con uno schiaffo di moderata violenza la mano destra del D.g. impedendogli di aprire il taccuino, senza tuttavia causargli dolore. Per aver alla notifica dell’espulsione spinto il D.g. da dietro facendolo avanzare di circa quattro metri, senza conseguenze fisiche. Per aver successivamente tentato di aggredire il D.g. senza riuscirvi perché trattenuto dai propri compagni di squadra, che a fatica lo allontanavano proferendo nel contempo all’indirizzo del medesimo frase minacciosa”.
La reclamante non contesta il fatto, ma chiede una riduzione della sanzione impugnata in quanto eccessiva.
Motiva detta richiesta precisando che il calciatore non è mai incorso in reazioni o atti violenti nei confronti dei direttori di gara, e che la spinta è il frutto della frustrazione per aver subito un’ingiusta espulsione.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue.
La società non contesta gli addebiti mossi nei confronti del proprio tesserato, limitandosi a chiedere una riduzione della sanzione inflitta, invocando la clemenza di quest’Organo giudicante.
All’esito del giudizio di congruità, la sanzione, pur applicando le attenuanti del caso, appare ben calibrata dal Giudice di prime cure, in ragione del fatto che la condotta del calciatore si è estrinsecata in ripetuti atteggiamenti (violenti, aggressivi e minacciosi), che hanno reso necessario l’intervento dei compagni di squadra.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-respinge il ricorso proposto dalla società Polisportiva Indicatore, e per l’effetto
-conferma la squalifica inflitta al calciatore Montai Alessandro fino al 16.10.2013.
-Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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