COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” 42 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’A.C.D. IPG Calcetto Pisa avverso alla squalifica per tre giornate del giocatore Berti Lorenzi Riccardo (C.U. n. 35 del 25/11/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” 42 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’A.C.D. IPG Calcetto Pisa avverso alla squalifica per tre giornate del giocatore Berti Lorenzi Riccardo (C.U. n. 35 del 25/11/2010) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore identificato in oggetto - con riferimento ai fatti accaduti nel corso dell'incontro esterno disputatosi, in data 26/10/2012, tra la società Cascina Montecalvoli e la reclamante - veniva così motivato dal G.S.T.: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Nell’impugnazione la società chiede in modo assolutamente garbato la riduzione della squalifica non essendo mai stato, il giovane calciatore, sanzionato nemmeno con un cartellino giallo. Il reclamo non può essere accolto. La narrazione dell’arbitro, riportata nel rapporto di gara, è precisa nell’identificare la condotta del giocatore immediatamente sanzionata con il cartellino rosso “perché, a gioco in svolgimento e lontano dall'azione, con il gomito colpiva volontariamente sul viso un avversario. La gomitata era comunque lieve, non provocava alcun danno all'avversario e alla notifica dell'espulsione il Signor Berti si dirigeva verso gli spogliatoi senza protestare”. Evidentemente il gesto della gomitata volontaria deve essere correttamente inquadrata all'interno della fattispecie regolata dall'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.”La rappresentazione è apparsa dunque coerente, chiara e lineare riportando evidentemente l’intera fattispecie al gesto di violenza contro un giocatore avversario la cui sanzione minima irrogabile risulta pari a tre giornate; la squalifica pertanto appare corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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