CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 19 novembre 2012 promosso da: Sig. Nicola Pecini / Sig. Ledian Memushaj
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 19 novembre 2012 promosso da: Sig. Nicola Pecini / Sig. Ledian Memushaj
Il Collegio Arbitrale
Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente)
Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro)
Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro)
Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1583 del 22 giugno 2011) promosso da Sig. Nicola Pecini, con l’avv. Luca Miranda parte istante
contro
Sig. Ledian Memushaj, con l’avv. Fabio Giotti parte intimata
ha emanato la seguente
ORDINANZA
Il Collegio Arbitrale
• visto il lodo pronunciato nel procedimento in epigrafe in data 15 maggio 2012 (prot. TNAS n. 1197);
• esaminata l’istanza di correzione del Signor Nicola Pecini del 7 giugno 2012;
• esaminate le repliche del Signor Ledian Memushaj alla suddetta istanza dell’11 giugno 2012;
• ritenuto esistente un errore materiale nella quantificazione dell’importo oggetto della condanna indicato originariamente in € 1.804,30 e da correggersi nel diverso importo di € 2.154,30;
• ritenuto in particolare, che come risulta agli atti, il contratto relativo alla stagione sportiva 2010/2011 stipulato tra il calciatore e la Portogruaro Sommara s.r.l. prevedeva un importo complessivo di € 10.500,00 per il solo periodo febbraio-giugno 2011 e, pertanto, la base di calcolo ai fini della quantificazione finale dell’importo dovuto è costituita dall’intera somma di € 10.500,00;
• rilevato, peraltro, che la stessa difesa di parte istante nelle proprie domande aveva, evidentemente per errore, indicato la necessità di considerare il suddetto contratto di prestazione sportiva solo per 6/12;
• ritenuta inammissibile l’ulteriore istanza sub B) avente ad oggetto la specificazione «[…] se al punto 4 del dispositivo del lodo [ Il Collegio] abbia inteso porre a carico del Sig. Ledian Memushaj il rimborso dei 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, già versati dall’istante, Sig. Nicola Pecini, condannandolo alla conseguente restituzione per l’importo complessivo di € 2.000,00 […]»;
• ritenuto, in particolare, che tale istanza non è volta ad ottenere una correzione di errore materiale, bensì un (inammissibile) provvedimento di interpretazione del lodo da parte del Collegio
P.Q.M.
• Dispone la correzione materiale del lodo in epigrafe e, per l’effetto, l’importo di € 1.804,30 indicato in motivazione e nel dispositivo deve intendersi corretto nel diverso importo di € 2.154,30;
• Dichiara inammissibile la richiesta sub B) dell’istanza di correzione del 7 giugno 2012.
Manda alla Segreteria del T.N.A.S. di comunicare la presente ordinanza alle parti presso i procuratori costituiti.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Maurizio Cinelli
F.to Massimo Zaccheo