CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 novembre 2012 promosso da: Sig. Ivan Nicola Bellarosa / Automobile Club d’Italia – Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 novembre 2012 promosso da: Sig. Ivan Nicola Bellarosa / Automobile Club d'Italia - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Massimo Coccia
(Presidente)
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
(Arbitro)
Avv. Italo Vitellio
(Arbitro)
nel procedimento arbitrale (prot. 1298 del 25 maggio 2012 - 606) tra:
Sig. IVAN NICOLA BELLAROSA, nato il 28 ottobre 1973 a Richeterswil (Svizzera), nella
sua qualità di conduttore nonché di rappresentante del concorrente Avelon Formula, con sede
a Galazzano (Repubblica di San Marino), titolare della licenza di concorrente n.202 rilasciata
dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese (“FAMS”), rappresentato e difeso, in via
disgiunta tra loro, dagli Avv. Lorenzo Mazzarelli e Wladimiro Scalvini del Foro di Brescia
giusta delega a margine dell’Istanza di Arbitrato.
-parte istantecontro
AUTOMOBIL CLUB D’ITALIA - COMMISSIONE SPORTIVA
AUTOMOBILISTICA ITALIANA (ACI-CSAI), con sede in Roma, via Solferino n.32, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, Ing. Angelo Sticchi Damiani.
-parte intimatae
nei confronti di
Sig. DAVIDE UBOLDI, nato il 5 aprile 1973 a Saronno (VA) e residente in Como, titolare
di licenza concorrente – conduttore n. 230213 – Internazionale B, rappresentato e difeso dall’
Avv. Marco Baroncini del Foro di Milano, giusta delega a margine della Memoria difensiva
con domanda ed eccezione riconvenzionale.
- interveniente -
I. FATTO E PROCEDIMENTO
1. Il Sig. Ivan Nicola Bellarosa è conduttore e rappresentante della Scuderia Avelon
Formula, partecipante al Campionato Sport Prototipi Italia 2010, disputato sotto l’egida
della CSAI.
2. La CSAI è la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana dell’ACI, che svolge in
Italia le funzioni di federazione sportiva automobilistica riconosciuta dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalla competente Federazione internazionale
automobilistica (FIA).
3. Il 26 giugno 2010, al termine della gara svoltasi in Vallelunga, l’istante presentava al
Collegio dei Commissari Sportivi un reclamo avverso l’autovettura n.1 condotta dal
concorrente Sig. Davide Uboldi, contestando una irregolarità tecnica, segnatamente “la
non regolarità di n. 6 tromboncini aspirazione a flange”. Il concorrente Uboldi presentava
a sua volta reclamo avverso la vettura n.45, condotta dall’istante. Il Collegio dei
Commissari Sportivi respingeva, con decisione n.31 del 26 settembre 2010, il reclamo
presentato dall’istante ed accoglieva, con decisione n.30 del 26 settembre 2010 il reclamo
presentato dal concorrente Uboldi, per l’effetto sanzionando l’istante con la esclusione
dalla classifica di gara.
4. Il concorrente Bellarosa presentava appello dinanzi al Tribunale Nazionale d’Appello
della CSAI avverso entrambe le decisioni. Il Tribunale, con sentenza n. 6/2011,
accoglieva l’appello contro la decisione n. 30 e per l’effetto annullava la decisione dei
Commissari Sportivi disponendo l’applicazione delle conseguenze di Regolamento. Lo
stesso Tribunale rigettava, con sentenza n. 7/2011, l’impugnazione proposta dall’istante
avverso la decisione n. 31 dei Commissari Sportivi, così confermando la sanzione
dell’esclusione del Sig. Bellarosa dalla classifica della gara in Vallelunga.
5. Il Comitato Esecutivo ACI-CSAI attribuiva al Collegio dei Commissari Sportivi il
compito di eseguire la sentenza n. 6/2011 nei confronti del concorrente Sig. Uboldi. Il
Collegio notificava la sentenza ai concorrenti ed informava che la CSAI avrebbe
provveduto all’omologazione delle classifiche. Il Bellarosa proponeva appello lamentando
l’omessa pronuncia sul punto specifico della mancata esecuzione. Il Tribunale Nazionale
d’Appello, con sentenza n. 17/2011, accoglieva il ricorso e dichiarava l’obbligo del
Collegio dei Commissari sportivi di eseguire la sentenza n. 6/2011 e per l’effetto di
irrogare al concorrente Uboldi la relativa sanzione.
6. Il Collegio dei Commissari Sportivi, in attuazione delle sentenze rese dal Tribunale
Nazionale d’Appello irrogava al concorrente Uboldi, con decisione n. 32/2011, la
sanzione dell’esclusione dalla classifica della gara di Campionato Italiano Prototipi. Il Sig.
Uboldi ricorreva avverso tale decisione dinanzi al Tribunale Nazionale d’Appello, che con
decisione n. 3/2012 accoglieva parzialmente il gravame e sostituiva la sanzione
dell’esclusione con quella dell’ammenda, quantificandola in Euro 25.000.
7. Con Istanza di Arbitrato del 21 maggio 2012, indirizzata a questo Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport (“TNAS”) il Sig. Bellarosa chiedeva di irrogare al concorrente
Davide Uboldi la sanzione dell’esclusione dalla classifica della gara di Campionato
Italiano Prototipi del 24, 25, 26 settembre 2010 con ogni conseguente statuizione in
merito alla classifica e nominava in qualità di arbitro – ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. g)
del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e
disciplina degli arbitri (“Codice TNAS”) – il Prof. Avv. Ferruccio Auletta con Studio in
Roma.
8. In assenza della rituale designazione dell’arbitro da parte dell’intimata ACI-CSAI, il
Presidente del TNAS provvedeva alla nomina dell’Avv. Italo Vitellio. In data 16 luglio
2012, facendo seguito alla individuazione da parte degli arbitri designati, perveniva
l’accettazione del Prof. Avv. Massimo Coccia quale Presidente del Collegio Arbitrale.
9. In data 3 settembre 2012 perveniva al TNAS una lettera del Presidente dell’ACI-CSAI,
Ing. Angelo Sticchi Damiani, indirizzata al Presidente del CONI, Dott. Giovanni Petrucci,
nella quale si portava a conoscenza del CONI, del TNAS e delle parti che la stessa ACI
non intendeva costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Bellarosa a causa della carenza di
potestas iudicandi dei collegi arbitrali del TNAS su qualsiasi decisione degli organi di
giustizia dell’ACI-CSAI.
10. In data 13 settembre 2012 il Collegio teneva la prima udienza, alla quale partecipava la
sola parte istante. Il Collegio Arbitrale informava la parte istante della comunicazione
inviata dal Presidente dell’ACI-CSAI, facendo presente che avrebbe richiesto in via
istruttoria alla Presidenza del CONI copia della eventuale risposta inviata dal Presidente
del CONI. Il Collegio statuiva altresì che, basandosi sul potere previsto dall’art. 14 del
Codice TNAS, il contraddittorio dovesse essere necessariamente integrato, concedendo
termine fino al 20 settembre 2012 alla parte istante per notificare l’istanza di arbitrato
anche al Sig. Uboldi e termine fino all’11 ottobre 2012 a questo per il deposito di
memoria difensiva ai sensi dell’art. 12 del Codice TNAS. Il Collegio, tenuto conto della
detta attività istruttoria, prorogava altresì il termine di pronuncia del lodo di ulteriori 90
giorni a far tempo dal 14 ottobre 2012 e fissava la data dell’udienza di discussione al 17
ottobre 2012, dando mandato alla Segreteria del Tribunale di trasmettere il verbale
d’udienza all’ACI-CSAI.
11. In data 9 ottobre 2012 il Sig. Uboldi presentava al TNAS la propria memoria difensiva
chiedendo al Collegio Arbitrale di dichiarare irrituale e/o nulla e/o illegittima e/o
inammissibile e/o improcedibile l’istanza arbitrale e/o priva di effetti giuridici la chiamata
in causa per violazione di legge, e così di rigettare le domande svolte dall’istante. In via
riconvenzionale il terzo chiamato chiedeva al Collegio di condannare l’istante al
risarcimento del danno derivante dall’esborso relativo alle spese di difesa ed agli oneri
dovuti a titolo di deposito, oltre che per i danni sofferti a causa della lite temeraria, ex art.
96 c.p.c.
12. In sede di seconda udienza, svoltasi il 17 ottobre 2012, il Collegio arbitrale riservava la
decisione e fissava alle parti il 5 novembre quale termine per il deposito di memorie.
13. In data 2 novembre 2012 perveniva una memoria per il Sig. Uboldi, nella quale il
Difensore ribadiva di non riconoscere la giurisdizione del TNAS e di non aderire, né di
prestare il consenso alla chiamata nella procedura arbitrale, senza accettare la
composizione del Collegio arbitrale, ritenendo irricevibile e/o improcedibile la domanda
del Sig. Bellarosa. In data 5 novembre 2012 perveniva memoria della parte istante, la
quale contestava integralmente le eccezioni avversarie, chiedendone il rigetto.
II. DIRITTO
14. Preliminarmente occorre procedere allo scrutinio delle argomentazioni relative all’asserito
difetto di potestas judicandi del TNAS a decidere sulla controversia dedotta in giudizio.
15. La questione non è fondata e deve pertanto essere superata.
16. In effetti, l’art. 2 del Codice TNAS stabilisce, sulla base dell’art. 12 ter dello Statuto
CONI, che gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali possano
prevedere che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel
solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il TNAS. A tale normativa
del CONI può essere evidentemente riferita la previsione di cui all’ultima disposizione del
Titolo V del Regolamento CSAI, relativo alla “Giustizia Sportiva” della CSAI, la quale
disposizione federale, dopo aver elencato e disciplinato le competenze degli organi di
giustizia della CSAI, fa “salvo il ricorso agli Organi di Giustizia del CONI di cui allo
Statuto del CONI” (art 39.5 Regolamento CSAI). Ad avviso del Collegio, tale espressa
salvezza determina la devoluzione al TNAS delle controversie alle quali fa esplicito
riferimento il combinato disposto dei richiamati art. 2 del Codice dei giudizi TNAS e 12
ter dello Statuto CONI. Né può ritenersi che tale salvezza si riferisca al solo art. 39 del
Regolamento CSAI, dove è inserita la disposizione citata, in quanto gli altri commi di tale
articolo disciplinano la procedura arbitrale istituita presso la stessa ACI-CSAI, con
espressa previsione che in tale procedura gli arbitri giudicano “inappellabilmente” (art.
39.2 Regolamento CSAI). Il pertinente regolamento federale esclude dunque che i lodi
arbitrali ACI-CSAI possano essere appellati presso gli organi di giustizia del CONI
(peraltro, secondo un risalente principio di esclusione di arbitrati di secondo grado in tale
specifico contesto), ma non prevede un’analoga inappellabilità per le decisioni del
Tribunale d’Appello della CSAI (cfr. art. 37 Regolamento CSAI), con la conseguenza che
le eventuali doglianze relative alle decisioni di tale organo di ultimo grado federale
possano essere devolute alla cognizione all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI o a
quella dei collegi arbitrali del TNAS o a quella del Tribunale Nazionale Antidoping, a
seconda del rispettivo riparto di competenze stabilito dallo Statuto del CONI.
17. Insomma, stante la chiara volontà dell’ACI-CSAI, come espressa nel proprio
Regolamento, di aderire al sistema di giustizia previsto nello Statuto del CONI – sistema
peraltro legittimato e rafforzato dall’art. 3.2 della Legge n. 280 del 17 ottobre 2003, dove
“[i]n ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie
previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano […]” – la
questione di incompetenza del Tribunale arbitrale adito deve essere disattesa, in specifica
adesione all’orientamento già altre volte divisato dal TNAS in riferimento a controversie
derivanti da provvedimenti disciplinari dell’ACI-CSAI.
18. Vanno poi esaminate le censure relative all’eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità
proposta dall’Uboldi, per essere l’istante licenziatario della Federazione automobilistica
sanmarinese FAMS anziché dell’ACI-CSAI. In sostanza, viene contestata la
legittimazione attiva della parte istante per la carenza della qualità soggettiva di
licenziatario di ACI-CSAI e dunque di tesserato federale.
19. Ai fini della risoluzione di tale profilo preliminare assume rilievo il fatto che la
controversia in esame nasca dalla, e il petitum arbitrale incida sulla, partecipazione del
Bellarosa e dell’Uboldi alla gara di Vallelunga, valevole per il Campionato Sport Prototipi
Italia 2010 e disputata sotto l’egida della CSAI. Invero, le varie decisioni degli organi di
giustizia sportiva della CSAI da cui discende l’odierno giudizio arbitrale trattano delle
conseguenze sportive e disciplinari della regolare o irregolare configurazione tecnica delle
autovetture usate dai due concorrenti Bellarosa e Uboldi nella gara di Vallelunga. È
evidente che per partecipare a detta competizione il concorrente Bellarosa abbia dovuto
iscriversi alla gara e più in generale al Campionato Sport Prototipi Italia 2010 svolto sotto
l’egida della CSAI, ed abbia così prestato il suo chiaro consenso al rispetto delle norme
CSAI relative o connesse alla gara e al Campionato, ivi incluse le norme –
necessariamente collegate a quelle di gara – relative al sistema di giustizia sportiva
istituito presso la CSAI e/o richiamato dalle norme federali. Da tale accettazione delle
norme CSAI, necessaria per la partecipazione a gare svolte sotto l’egida federale, nascono
diverse situazioni giuridiche soggettive, ivi inclusi i diritti e gli obblighi di natura
disciplinare in relazione a sé e agli altri concorrenti. Ne consegue che il Bellarosa, pur
essendo licenziatario di altra autorità sportiva nazionale, ha goduto del diritto di reclamare
presso il competente Collegio dei Commissari Sportivi della CSAI e di impugnarne i
relativi provvedimenti, con il corrispettivo obbligo di soggiacere alle loro decisioni e alle
eventuali decisioni di grado ulteriore (su impulso proprio o di altri concorrenti),
evidentemente sempre nei limiti della connessione alle gare e campionati cui ha
partecipato. In effetti, gli organi di giustizia sportiva della CSAI si sono ben guardati dal
ritenere irricevibili o inammissibili i reclami e gli appelli presentati dal o contro il
Bellarosa in relazione alla gara di Vallelunga. Pertanto, ben può il Bellarosa, che con la
scelta di agire in giudizio si è auto-responsabilmente avvalso della medesima clausola
compromissoria alla quale erano senz’altro già avvinti la parte intimata e il litisconsorte
successivo, usufruire anche della previsione federale (art 39.5 Regolamento CSAI) nella
quale figurano gli organi di giustizia istituiti dal CONI – e dunque il TNAS – quale ultima
istanza di giudizio nell’ordinamento sportivo. Per tali motivi, questa eccezione risulta
infondata e deve essere rigettata.
20. Né può invocarsi, come fa l’Uboldi, la competenza del Tribunale internazionale d’appello
della Federazione automobilistica internazionale (FIA) per escludere la competenza di
questo Tribunale arbitrale. Invero, l’una competenza non esclude l’altra e, ammesso in
ipotesi che anche il Tribunale internazionale potesse essere competente a pronunciarsi su
un appello del Bellarosa, si tratterebbe comunque di competenza concorrente a quella del
TNAS.
21. Così affermata la sussistenza della competenza in capo al TNAS, è necessario passare alle
considerazioni relative all’improcedibilità del ricorso.
22. Va innanzi tutto evidenziato come, nel caso di specie, l’intervento del Sig. Davide Uboldi
non abbia natura di una chiamata di terzo, bensì di una integrazione necessaria del
contraddittorio rinveniente da litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Infatti, poiché il
lodo arbitrale richiesto a questo Collegio arbitrale deciderebbe di, e potrebbe incidere su,
posizioni soggettive del Sig. Uboldi (nella specie, l’irrogazione della sanzione
dell’esclusione dalla classifica della gara di Campionato Italiano Prototipi del 24, 25 e 26
settembre 2010), ne consegue che questo non può che essere pronunciato anche nei suoi
confronti, con la sua partecipazione al giudizio arbitrale in qualità di parte necessaria al
fianco della federazione sportiva il cui provvedimento è contestato.
23. Orbene, l’art. 7 del Codice TNAS statuisce che, nel caso in cui si versi in ipotesi di
litisconsorzio necessario e tutte le parti del giudizio non abbiano deciso di procedere di
comune accordo alla designazione di un arbitro unico o di un Collegio arbitrale, la
composizione del Collegio stesso e l’individuazione del suo Presidente spetti al Presidente
del TNAS. Ciò coerentemente con la disciplina dettata dall’art. 816 quater c.p.c., alla
quale deve necessariamente farsi riferimento (anche per l’espresso rinvio dell’art 4 del
Codice dei giudizi TNAS alle norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato) al
fine di integrare le disposizioni del Codice TNAS e, in particolare, al fine di determinare
le conseguenze dell’eventuale mancato rispetto del medesimo art. 7 del Codice TNAS.
24. Il Collegio nota invero che, nel proporre l’istanza di arbitrato, la parte istante ha proceduto
direttamente alla nomina di un arbitro senza conformarsi a quanto previsto dal detto art. 7
del Codice TNAS. In effetti, le parti non hanno raggiunto alcun accordo in ordine alla
composizione del Collegio arbitrale, anzi il Sig. Uboldi si è espressamente pronunciato in
senso contrario all’accettazione dello stesso. D’altro canto, la parte istante non ha chiesto
al Presidente del TNAS di provvedere a nominare il Collegio e a individuarne il
presidente, né il Collegio può oggi rimettere la questione al Presidente del TNAS essendo
la nomina del presente Collegio viziata ab origine per il mancato rispetto del combinato
disposto dell’art. 7 del Codice TNAS e del primo comma dell’art 816 quater c.p.c. Trova
dunque necessaria applicazione il disposto del comma terzo dell’art 816 quater c.p.c., il
quale in una siffatta situazione prevede l’improcedibilità dell’arbitrato.
25. Il Collegio è pertanto precluso dall’esaminare le doglianze prospettate dal Bellarosa
nell’atto introduttivo del presente arbitrato. La declaratoria di improcedibilità
dell’arbitrato assorbe altresì l’esame dei diversi o ulteriori motivi di doglianza
dell’Uboldi.
26. Né il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di lite temeraria dell’Uboldi, proposta
in via riconvenzionale, stante la complessità delle questioni procedurali relative al
presente giudizio.
27. Proprio il rigetto della domanda risarcitoria per lite temeraria ed il fatto che
l’improcedibilità impedisca di valutare la fondatezza o meno della domanda di parte
attrice induce il Collegio a compensare le spese di lite delle parti. D’altra parte, stante il
fatto che l’improcedibilità è ascrivibile a un’omessa attività della parte istante, il Collegio
decide di porre integralmente a carico del Sig. Bellarosa, con vincolo di solidarietà, i costi
dell’arbitrato, ivi inclusi gli onorari del Collegio arbitrale, quantificati in Euro 5.000,00
(cinquemila/00) oltre oneri accessori di legge, come da sez. A.2.b.2.1 della Tabella TNAS
per i diritti, onorari e spese relativamente alle controversie non aventi natura economica.
* * * * *
PQM
Il Collegio Arbitrale
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria
domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a. Dichiara la competenza del TNAS a decidere sulla controversia dedotta in giudizio;
b. Dichiara l’arbitrato improcedibile;
c. Condanna la parte istante Sig. Ivan Nicola Bellarosa, con il vincolo di solidarietà del
Sig. Davide Uboldi e salvo sua rivalsa, al pagamento degli onorari del Collegio
arbitrale, liquidati complessivamente in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre oneri di
legge (IVA e CAP);
d. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti
amministrativi versati dalle parti;
e. Pone a carico della parte istante Sig. Ivan Nicola Bellarosa, con il vincolo di
solidarietà del Sig. Davide Uboldi e salvo sua rivalsa, il pagamento dei diritti
amministrativi eventualmente non ancora versati al Tribunale nazionale di arbitrato
per lo sport;
f. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
g. Manda alla Segreteria del Tribunale di comunicare il presente lodo alle parti.
Così deliberato, all’unanimità, con la partecipazione di tutti gli arbitri in conferenza
telematica in data 23 novembre 2012, e firmato in n. 4 originali nei luoghi e date indicati a
fianco delle rispettive sottoscrizioni.
IL COLLEGIO ARBITRALE
F.to Massimo Coccia
(Presidente)
F.to Ferruccio Auletta
(Arbitro)
F.to Italo Vitellio
(Arbitro)