F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 28 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA CALANDRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, HELLAS VERONA/SASSUOLO CALCIO DELL’8.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 43 dell’11.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 28 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
1) RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA CALANDRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, HELLAS VERONA/SASSUOLO CALCIO DELL’8.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 43 dell’11.9.2012)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Hellas Verona - Sassuolo, disputato in data 8 settembre 2012 e valevole per il Campionato primavera TIM, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Andrea Calandra la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per aver “al 43’ del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata alla nuca”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Calandra, il quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione comminata, sostenendo che la condotta dallo stesso posta in essere non avrebbe carattere violento ma si qualificherebbe come atto
involontario ed istintivo, dal quale non sarebbero derivate conseguenze per l’avversario colpito. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 28 settembre 2012, è presente l’Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti ed analizzata la condotta posta in essere dal Sig. Calandra per come refertata, rileva come l’entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia, senza alcun dubbio, congrua, in ragione del carattere violento ed in sé pericoloso del comportamento tenuto dal predetto calciatore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Andrea Calandra e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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