F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL SIG. BENITO COPPOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1011/74 PF12-13/SP/BLP DEL 30.8.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
2) RICORSO DEL SIG. BENITO COPPOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1011/74 PF12-13/SP/BLP DEL 30.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)
La deliberazione impugnata, in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale, ha comminato ai Signori Michelangelo Condò e Benito Coppola, nelle loro rispettive qualità di Presidente e Legale rappresentante (il primo) e di segretario generale (il secondo) della U.S. Latina Calcio .S.r.l, la sanzione della inibizione di mesi 6, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00. La stessa deliberazione ha inflitto alla U.S. Latina Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 C.G.S., la sanzione della penalizzazione di 1 punto. Il reclamante, Sig. Benito Coppola contesta la sanzione applicatagli, sostenendo l’assenza del potere di compiere pagamenti o altre operazioni finanziarie per nome e per conto della Società U.S. Latina Calcio S.r.l.. Il reclamo è fondato. Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che, all’epoca dei fatti contestati il Sig. Coppola rivestiva la carica di Segretario generale della Società, senza essere investito di attribuzioni propriamente riferite alla esecuzione di pagamenti o di altre attività finanziarie in rappresentanza della Società stessa. Nella struttura societaria della U.S. Latina Calcio S.r.l. la gestione risulta affidata alla responsabilità di un amministratore specificamente incaricato di tali compiti, mentre al Segretario
generale risulta conferita la sola rappresentanza statutaria e legale nei rapporti con la Lega Pro, la F.I.G.C. e il Collegio Arbitrale. Anche la Banca Popolare di Aprilia, Istituto bancario presso cui la U.S. Latina Calcio S.r.l. ha aperto il proprio conto di corrispondenza nr. /1083344, ha confermato che il Sig. Coppola “non ha mai avuto delega ad operare” su tale conto. Pertanto, in assenza di effettivi poteri di disporre delle risorse economiche e di impegnare la società, assumendo obbligazioni di garanzia, al reclamante non può essere addebitata l’omissione relativa al deposito della fideiussione bancaria, nel termine prescritto. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Benito Coppola annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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