F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’ S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIGNOR WALTER BELLIA (ALL’EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 991/71PF12-13/SP/BLP DEL 29.8.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’ S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIGNOR WALTER BELLIA (ALL’EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 991/71PF12-13/SP/BLP DEL 29.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012) Con reclamo del 2.10.2012 la S.S. Chieti Calcio S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Di seguito, in sintesi, i fatti. In data venerdì 29.6.2012 la società Chieti Calcio depositava presso gli uffici della Lega Calcio la fideiussione bancaria asseritamente rilasciata da Allianz Bank Financial Advisors tramite l’agenzia di intermediazione finanziaria A & G Brianza. Contestualmente l’odierna reclamante consegnava all’agenzia di intermediazione due assegni a titolo di remunerazione per il servizio reso. Alle ore 17:37 dello stesso giorno, il commercialista della Chieti Calcio richiedeva all’indirizzo di posta elettronica certificata della filiale di Roma dell’Allianz Bank l’attivazione e la verifica della polizza ricevendo in data 2 luglio, dalla stessa filiale, la conferma dell’avvenuta emissione e della piena operatività della polizza. In data 3 luglio la società Chieti apprendeva ufficialmente la non idoneità della fideiussione depositata giacchè la sede centrale dell’Allianz Bank negava di aver mai rilasciato il titolo. Per il Chieti ne conseguiva la mancata iscrizione al campionato di riferimento e la stessa, al fine di tutelare il proprio interesse, provvedeva a sporgere denuncia/querela presso i Carabinieri di Chieti per i fatti accaduti diffidando, altresì, la società di intermediazione finanziaria e la banca a non incassare i titoli a loro rilasciati. Il 6 luglio la Chieti Calcio depositava presso gli uffici della Lega un’altra polizza fideiussoria, emessa da altra banca, ottenendo l’iscrizione al campionato di II Divisione. A seguito del deferimento della Procura Federale, il signor Walter Bellia, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Chieti Calcio, veniva condannato per violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo III, lett. c), punto 7) del Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012 per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2012, l’originale della fideiussione bancaria dell’importo di euro 300.000, mentre la società veniva sanzionata a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 2.10.2012, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che: - il Giudice di primo grado non specifica quali sono i comportamenti omissivi contestati alla società che viene deferita per il mancato deposito entro il 30.6.2012 dell’originale della fideiussione bancaria ma, contrariamente a quanto affermato, il titolo era stato depositato presso la Lega nelle forme e nei termini previsti tant’è che quest’ultima comunicava alla CO.VI.SO.C non il mancato deposito bensì la “non idoneità” della fideiussione; - l’assoluta buona fede con cui ci si è rivolti alla banca e alla società di intermediazione facendo, comunque, su entrambe, i dovuti controlli e sporgendo denuncia-querela non appena si è venuti a conoscenza della mancata concessione della fideiussione; - l’assenza di colpa o dolo in ogni comportamento posto in essere dalla reclamante e l’imputazione esclusiva alla società di intermediazione finanziaria e all’Allianz Bank del mancato rispetto dei termini per il deposito della fideiussione. Si chiedeva, in via principale, la rimozione da ogni addebito e, in via subordinata, l’accertamento dell’assoluta sproporzionatezza della sanzione e la contestuale irrogazione della sanzione minima ritenuta di giustizia. All’odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Chinè, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l’Avv. Flavia Tortorella, difensore della S.S. Chieti Calcio S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti la Corte: - visto l’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo III, lett. c), punto 7) del Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012; - visto l’art. 4, comma 1, C.G.S. - considerato che va ascritta alla società reclamante la colpa di non essersi attivata per tempo in modo tale da acquisire piena certezza circa il deposito della polizza presso la Lega italiana calcio professionistico nei termini stabiliti; - preso atto della circostanza che il 29 giugno costituisce “notoriamente” giornata festiva per la città di Roma e considerato, altresì, che la richiesta di attivazione della polizza è stata inviata dalla società reclamante all’istituto bancario a mezzo posta elettronica certificata alle ore 17:37 di venerdì 29 giugno 2012 e che la banca non avrebbe comunque potuto rispondere, come ha fatto, prima del giorno 2 luglio 2012, cioè già oltre il termine imposto dalle norme federali; - considerata la consolidata giurisprudenza in materia respinge il ricorso in epigrafe. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’S.S. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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