F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FABIO BAZZANELLA SEGUITO GARA SPORT CLUB ST. GEORGEN/FERSINA PERGINESE DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 3.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FABIO BAZZANELLA SEGUITO GARA SPORT CLUB ST. GEORGEN/FERSINA PERGINESE DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 3.10.2012)
Al 44° del secondo tempo, nel corso della gara St Georgen/Fersina Perginese disputata il 30.9.2012, l’arbitro provvedeva ad espellere il calciatore n. 8 della Fersina, Bazzanella Fabio il quale, dopo la notifica dell’ammonizione, cingeva la mano del direttore di gara per pochissimi istanti esclamando “ma dai cazzo adesso devi ammonire anche lui” (rivolto chiaramente ad un avversario). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 3.10.2012, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive. Proponeva tempestivo reclamo in data 11.10.2012 la Società Fersina, con atto sottoscritto anche dal giocatore, la quale, dopo una esposizione delle circostanze che avevano portato all’espulsione chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Bazzanella evidenziando che non vi era stata alcuna espressione offensiva, minacciosa, volgare o maleducata, credendo il calciatore alla possibilità di un errore dell’arbitro. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che il giocatore, prima di essere espulso, veniva meramente ammonito dall’arbitro. L’espulsione è stata determinata per un comportamento affatto diverso costituito dalla protesta
indirizzata all’arbitro preceduta da espressione volgare; protesta cui si accompagnava altresì il gesto di voler fermare l’azione dell’arbitro cingendogli la mano. Se pur è vero – e risulta pacifico dalla lettura dello stesso referto arbitrale – che tale ultimo gesto non ha portato alcun tipo di conseguenza e pur volendolo inquadrare quale mera veemenza e
sviluppo agonistico del momento, ciò non di meno, nel contesto, il calciatore ha tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento che integra gli estremi di una grave forma di maleducazione. Nell’occasione il comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, integra gli estremi dell’art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S. e è stato così valutato dal Giudice Sportivo. Non di meno paiono ricorrere circostanze attenuanti che giustificano la riduzione della sanzione inflitta, data la particolare tenuità del gesto che, come già sopra cennato, può inquadrarsi
nello sviluppo di una esuberanza agonistica che, del resto, non ha portato alcuna conseguenza fisica in presenza altresì di una frase non connotata da peculiari forme di aggressività e trivialità. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fersina Perginese di Pergine Valsugana (Trento), riduce la sanzione della squalifica al calciatore Fabio Bazzanella a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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