F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. ANIMA E CORPO OROBICA C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.11.2012 INFLITTA AL SIG. NICOLINI EGIDIO SEGUITO GARA SSV BRIXEN OBI/ANIMA E CORPO OROBICA DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 24.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. ANIMA E CORPO OROBICA C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.11.2012 INFLITTA AL SIG. NICOLINI EGIDIO SEGUITO GARA SSV BRIXEN OBI/ANIMA E CORPO OROBICA DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 24.10.2012) L' A.S.D. Anima e Corpo Orobica, militante nel Campionato di Serie A2 della Divisione Calcio Femminile, reclama a questa Corte, nell'interesse del proprio allenatore, Nicolini Egidio squalificato dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile fino al 24.11.2012 (Com. Uff. n.30 del 24.10.2012), in quanto, sebbene già squalificato, in occasione dell'incontro Brixen Obi/Anima e Corpo del 21.10.2012, posizionatosi nei pressi del recinto di gioco, impartiva direttive tecniche alle proprie calciatrici e contestava le decisioni assunte dalla terna arbitrale. Lamenta che il riconoscimento del Nicolini non sia avvenuto in maniera formale e diretta, nega che il medesimo abbia impartito direttive alle calciatrici o mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara; chiede una riduzione della squalifica. L'appello, infondato, va respinto. Posto che il rapporto di gara, sul comportamento del tecnico - identificato perchè le calciatrici gli si rivolgevano chiamandolo ''mister'', termine con cui abitualmente e notoriamente vengono definiti gli allenatori - è, ancorchè conciso, equilibrato ed immune da contraddizioni o incongruenze, per cui mancano valide ragioni che ne giustifichino la contestazione, è innegabile che la condotta del Nicolini che denota insofferenza e mancato rispetto delle precedenti decisioni disciplinari adottate a suo carico, abbia spessore di consistente valenza antiregolamentare di guisa che la sanzione inflittagli appare del tutto congrua e proporzionata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Anima e Corpo Orobica C.F. di Zanica (Bergamo). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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