F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CAGLIARI CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6; – OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI CALCIO A 5/ELMAS 01 DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 156 del 01.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CAGLIARI CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6; - OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI CALCIO A 5/ELMAS 01 DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 156 del 01.11.2012) Con decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 1.11.2012 sono state inflitte alla A.S.D. Cagliari Calcio a 5 le seguenti sanzioni: perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; obbligo di disputare le successive due gare interne a porte chiuse; squalifica dell’atleta Michele Zucca sino a tutto marzo 2013; € 1.000,00 di ammenda a carico della società. Le suddette sanzioni sono conseguenza dei fatti di cui alla gara del 28 ottobre 2012 disputatasi tra Cagliari Calcio a 5 ed Elmas 01, valida per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21. Nel suo rapporto, chiaro e dettagliato, il direttore di gara riferisce di aver dovuto definitivamente sospendere l’incontro al 19’, 29” del secondo tempo, allorquando venne espulso il calciatore con maglia n. 10 del Cagliari, Michele Zucca, «perché uscito dal campo in seguito a regolare sostituzione calciava con violenza un bidone dei rifiuti accanto alla panchina» facendolo volare e spargendone il contenuto nel campo, proferendo «inoltre parole ingiuriose e bestemmie». Si legge, ancora, nell’allegato al referto di gara, per quanto qui particolarmente rileva: «alla vista della sanzione comminata il giocatore si toglieva la maglia e continuava a proferire insulti nei confronti del sottoscritto e ingiuriava gli avversari minacciandoli pesantemente […] Mentre usciva dal terreno di gioco si avvicinava con fare minaccioso al portiere avversario, il n. 1 Berli Fabio, e lo insultava; dopodiché lo aggrediva fisicamente colpendolo con un violento pugno al volto. Lo stesso portiere reagiva dando un pugno al petto del n. 10 per difendersi dall’aggressione subita. A quel punto tutti i giocatori in campo intervenivano per tentare di sedare l’alterco. Entravano però dalla tribuna due non meglio identificati sostenitori del Cagliari che scavalcando la recinzione si dirigevano verso il portiere avversario e uno di questi lo colpiva con un violento pugno al volto mentre l’altro colpiva il n. 10 dell’Elmas Dulcis Salvatore Antonio con un violento pugno al naso. Tentavano quindi di colpire qualunque giocatore avversario si trovassero a tiro. Tutti i giocatori delle due squadre in panchina e i dirigenti nel frattempo entravano sul terreno di gioco nella zona dove era in corso la rissa. Lo stesso n. 10 del Cagliari continuava a spintonare gli avversari e a stento veniva bloccato dai dirigenti della sua squadra [...] Poiché dalla tribuna si può accedere al terreno di gioco da un ingresso laterale senza alcun ostacolo accadeva che altri tifosi entravano in campo generando una situazione di totale caos e confusione e continuavano le zuffe. Alcuni dirigenti delle due squadre presenti sugli spalti nelle persone di Vacca Marco, presidente del Cagliari e Pace Efisio dirigente dell’Elmas, entravano in campo per cercare di far calmare gli animi. I due facinorosi indebitamente entrati venivano quindi riportati fuori dai dirigenti della squadra locale ma stazionavano minacciosamente sugli spalti. Solo dopo dieci minuti dal momento dell’espulsione iniziale del n. 10 si riusciva a sedare gli animi facendo uscire tutti gli altri tifosi indebitamente entrati in campo […] Non sussistendo più le condizioni minime per poter proseguire in sicurezza la gara e vista l’assenza della forza pubblica chiamavo i capitani delle due squadre per comunicargli la definitiva sospensione dell’incontro; gli stessi si mostravano assolutamente solidali e d’accordo così come i dirigenti delle due società. Facevamo quindi rientro negli spogliatoi e null’altro accadeva».Da qui il provvedimento del Giudice Sportivo che, «tenuto conto che le invasioni di campo e gli incidenti che ne sono scaturiti sono da attribuire ai sostenitori della società Cagliari, visto l’art. 17, comma 1 C.G.S.», ha, come detto, inflitto alla A.S.D. Cagliari Calcio a 5 le sanzioni, per quanto in questa sede segnatamente interessa, dell’ammenda di euro mille e dell’obbligo di disputa a porte chiuse delle due successive gare casalinghe. Avverso siffatta decisione propone ricorso la A.S.D. Cagliari Calcio a 5, lamentando sproporzione «tra l’accaduto e la somma delle sanzioni». Nel reclamo si mette in luce l’intervento “tempestivo” e “risolutivo” posto in essere dalla stessa società. Riconosce, peraltro, sportivamente e correttamente, la reclamante come tale fattivo intervento, grazie al quale è stato ristabilito «l’assoluto ordine in campo e fuori dal terreno di gioco», sia attribuibile ai dirigenti di ambedue le società, «i quali si sono adoperati nella sola direzione di tutelare in primis i giudici di gara, i quali infatti non hanno subito alcuna minaccia, ne tanto meno contatto fisico con nessuno dei presenti sul terreno di gioco, oltre a garantire il ritorno alla normalità». Per tali ragioni la società Cagliari Calcio a 5, mentre nulla eccepisce in ordine alla sanzione della perdita della gara ed a quella relativa al calciatore Michele Zucca («reo di aver provocato tutti i disordini accaduti»), nel contempo, altresì, sportivamente riconoscendo come quella del calciatore Fabio Berli dell’Elmas sia «una umana reazione», ritiene non congrua la sanzione a carico della società. Richiede, pertanto, la reclamante «una riduzione delle giornate di gare a porte chiuse oltre che l’annullamento/riduzione della sanzione pecuniaria». Così riassunti i fatti e le richieste, questa Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati. Pacifici i fatti di causa e concorde la lettura degli stessi. La società reclamante, tuttavia, sollecita una positiva valutazione dell’intervento attivo e decisivo dei dirigenti della medesima, evidenziando, come la pur difficile situazione venutasi a creare in campo sia stata ricondotta, in tempi relativamente brevi, alla normalità e come, comunque, sia stata data massima assistenza al direttore di gara, che non ha subito alcun contatto fisico. In tal ottica, in effetti, questa C.G.F. ritiene possa valorizzarsi il comportamento di fattiva collaborazione tenuto dei dirigenti della società, grazie al quale sono state limitate le conseguenze dei disdicevoli fatti di cui trattasi ed è stata riportata la calma sul terreno di gioco. A tal proposito, lo stesso direttore di gara ha tenuto ad evidenziare come «da subito il presidente del Cagliari Marco Vacca così come tutti i dirigenti locali» si siano «scusati ampiamente nei confronti di noi arbitri e degli avversari per l’increscioso episodio e si sono prodigati al massimo per riportare la calma durante l’episodio descritto». Tali ragioni inducono questa Corte a ritenere giusta una riduzione della sanzione dell’ammenda, come pure il contenimento di quella dell’obbligo di disputa di due gare a porte chiuse, anche alla luce, quanto a quest’ultima misura sanzionatoria, di ragioni di equità e corretta proporzione in relazione alla effettiva durata e struttura del campionato di cui trattasi, formato da sole 6 squadre. Pertanto, tenuto anche conto, per quanto possibile, del comportamento processuale della reclamante, questa CGF ridetermina le sanzioni di cui trattasi come specificato in dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D Cagliari Calcio A5 di Cagliari: - riduce a 1 gara l’obbligo di disputare la stessa a porte chiuse; - riduce, altresì, la sanzione pecuniaria a € 500,00 di ammenda. Conferma per il resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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