F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. LIBERTAS SCANZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIAGRANDE/LIBERTAS SCANZANO DEL 20.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 154 del 31.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. LIBERTAS SCANZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIAGRANDE/LIBERTAS SCANZANO DEL 20.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 154 del 31.10.2012)
Deliberando su di un ricorso avanzato dall'A.S.D. Viagrande Calcio a 5 la quale lamentava come l'incontro Viagrande/Libertas Scanzano, disputato il 20.10.2012 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, fosse viziato dall'avvenuto impiego, nelle fila dell'avversaria, del calciatore Tamburrano Lidomar Matteo, cittadino italiano, ma nato il 10.4.1992 in Brasile, in posizione irregolare in quanto utilizzato in violazione del disposto di cui al Com. Uff. n. 1 del 3.7.2012 della Divisione Calcio a 5 che imponeva, pena la punizione sportiva di cui all'art.17, comma 5 C.G.S., alle società partecipanti al Campionato in parola di schierare in ogni gara almeno 3 calciatori ''nati successivamente al 31.12.1990, di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia ed ivi tesserati per la prima volta'', il competente Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 154 del 31.10.2012, infliggeva all'A.S.D. Libertas Scanzano la punizione sportiva della perdita della gara contestata. Per avversare la suddetta pronuncia si è rivolta a questa Corte il sodalizio perseguito rappresentando che il Tamburrano, ancorchè nato in Brasile, era a tutti gli effetti cittadino italiano
perchè regolarmente adottato sin dal 13.1.1998 dai coniugi Tamburrano come da provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, contestando, quindi, la natura discriminatoria della norma applicata contrastante, a suo avviso, sia con altre norme, e segnatamente con l'art.40, comma 11 bis N.O.I.F., dei regolamenti federali, sia con i principi generali dell'ordinamento statale; ha chiesto, pertanto l'annullamento della delibera impugnata. A tale richiesta si è opposta, nelle proprie controdeduzioni, l'A.S.D. Viagrande per la quale le argomentazioni svolte nei motivi di gravame dovevano giudicarsi fuorvianti ed estranee alla problematica in esame. L'appello non può essere accolto. Ai sensi dell'art 33,6° comma dello Statuto, il perimetro di cognizione nell'attività degli organi di giustizia sportiva è circoscritto alle condotte concernenti le norme ed i regolamenti federali; in questa ottica tutte le elaborate considerazioni, anche se pregevoli, avanzate dalla reclamante non possono trovare ingresso perchè, nella sostanza, mirano alla disapplicazione di una chiara ed univoca disposizione della competente Divisione quale scelta di natura politica e gestionale che esula da ogni possibilità di sindacato in questa sede, disposizione resa regolarmente pubblica e quindi nota ai soggetti che ne sono destinatari. Questo collegio, tuttavia, non può esimersi dall'evidenziare che il richiesto requisito della nascita in territorio italiano, a differenza di tutti gli altri (età, cittadinanza, residenza e primo tesseramento) diretti a perseguire evidenti obiettivi di tutela del patrimonio sportivo nazionale, si presenti con particolari limiti di possibilismo ed aleatorietà che ne riducono l'incidenza e forse dovrebbero giustificare una rivisitazione normativa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Libertas Scanzano di Scanzano Ionico (Matera). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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