F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. MODUGNO CALCIO A 5 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RUBINO MIRKO SEGUITO GARA MODUGNO CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 167 del 6.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
2. RICORSO S.S.D. MODUGNO CALCIO A 5 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RUBINO MIRKO SEGUITO GARA MODUGNO CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 167 del 6.11.2012)
Il calciatore Rubino Mirko, tesserato in favore dell'A.S.D. Modugno Calcio a 5 militante nel Campionato di Serie A, espulso dall'arbitro nel corso della gara Modugno/Augusta del 4.11.2012 per avere, a gioco fermo, colpito con una ginocchiata al volto un avversario, veniva perseguito dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la squalifica di 3 giornate determinata ai sensi dell'art. 19, comma 2 C.G.S. (Com. Uff. n. 167 del 6.11.2012). Tale pronuncia è stata impugnata, nell'interesse del proprio calciatore, dal sodalizio pugliese che, negando la volontarietà dell'atto di violenza, assume che l'accaduto, del tutto accidentale, si sia verificato nel corso di un'azione di gioco; ha chiesto quindi una riduzione della sanzione. L'appello, infondato, va respinto. La descrizione dei fatti determinanti l'espulsione, risultante dal rapporto di gara, dettagliata e precisa, costituente in materia fonte di prova privilegiata, non può essere contrata da versioni di parte compiacenti ed interessate, nè sussistono motivi per accedere alla richiesta di rimodulazione della squalifica, avanzata dalla reclamante, perchè la sanzione è stata ,in primo grado, computata nel minimo edittale previsto dalla norma dianzi indicata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Modugno Calcio A5 S.r.l. di Modugno (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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