F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTITUDO MOZZECANE/GRAPHISTUDIO PORDENONE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n 33 del 7.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTITUDO MOZZECANE/GRAPHISTUDIO PORDENONE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n 33 del 7.11.2012) L’A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. disputante la Serie A della Divisione Calcio Femminile ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 33 del 7.11.2012) le ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 perché, in occasione dell’incontro Fortitudo Mozzecane/Graphistudio Pordenone del 3.11.2012, propri sostenitori ripetutamente indirizzavano alla terna arbitrale, espressioni offensive anche di contenuto razzistico e perché, uno di essi, a gara ultimata, cercava di impedire a un arbitro l’accesso alla propria autovettura. Sostiene di essersi attivata, anche con comunicazioni a mezzo di altoparlante, per evitare comportamenti antiregolamentari durante lo svolgimento della competizione, significante che l’impianto sportivo, privo di apposite strutture, consentiva l’accesso anche a estranei difficilmente identificabili. Chiede che venga riconosciuto di aver fatto tutto il possibile per garantire il corretto compimento dell’attività agonistica e, di conseguenza, una corposa riduzione della sanzione. L’appello, infondato, va respinto. Tutti gli interventi minuziosamente descritti ed elencati in reclamo, che l’istante assume di aver posto in essere, non godono di alcun riscontro, né di alcuna indicazione, neanche giuridica nei documenti ufficiali che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata in ordine a tutti gli accadimenti che abbiano a verificarsi nel corso degli incontri. Quanto sopra osta a che possa accedersi alla tesi difensiva e alla richiesta di intervento in riduzione sull’entità della sanzione. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it