DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 227 del 29.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 11/11/2012: AIACE CONVERSANO– NEW TEAM PUTIGNANO Reclamo preposto dalla società AIACE CONVERSANO avverso l’esito della gara AIACE CONVERSANO -NEW TEAM PUTIGNANO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 227 del 29.11.2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 11/11/2012: AIACE CONVERSANO– NEW TEAM PUTIGNANO
Reclamo preposto dalla società AIACE CONVERSANO avverso l'esito della gara AIACE
CONVERSANO -NEW TEAM PUTIGNANO
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
la ricorrente chiede che in danno della società NEW TEAM PUTIGNANO sia
comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di
0-6 prevista dall’art.17,comma 5 lett.A del C.G.S, per aver schierato
il calciatore Pentimella Davide nato il 09.04.1997, in posizione
irregolare in quanto sprovvisto della prescritta autorizzazione a
partecipare ad attività agonistica,così come stabilito dall’art.34,co.3,
delle N.O.I.F.
Il ricorso è fondato e va accolto
Dagli accertamenti esperiti presso il competente Comitato Regionale
Puglia, è risultato che alla data del 11.11.2012 nessuna autorizzazione
prevista ai sensi della normativa dianzi richiamata era stata rilasciata
al nominato in questione.
Ne consegue, pertanto, che il calciatore Pentimella Davide non aveva
titolo a prendere parte all’incontro richiamato in epigrafe svoltosi il
11-11-2012.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 34 del C.G.S.,e l’art.34 delle N.O.I.F. a
scioglimento della riserva di cui al C.U. N.189 del 14/11/2012, decide:
a) di comminare alla società NEW TEAM PUTIGNANO la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 - 6
b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di
reclamo.
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