DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 227 del 29.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Decisioni del Giudice Sportivo gara del 25/11/2012 TRILEM CASAVATORE – SPARTA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 227 del 29.11.2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
Decisioni del Giudice Sportivo
gara del 25/11/2012 TRILEM CASAVATORE - SPARTA
Il Giudice Sportivo,
rilevato chela gara in epigrafe non è stata disputata per
la mancata presentazione sul terreno di gioco della società
TRILEM CASAVATORE entro il tempo regolamentare di attesa
considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al
riguardo giustificazione alcuna;
visti gli artt. n.17 del C.G.S., n.53 delle N.O.I.F ed il
C.V.,
decide
di comminare alla società TRILEM CASAVATORE la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6,
nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e
l'ammenda di € 300,00 quale 1°rinuncia .Di corrispondere alla
società SPARTA l'importo di € 250,00 a titolo
di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per
assicurare la regolarità dell'incontro.
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