DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo AGROPOLI – COMPRENSORIO NORMANNO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°64 del 06.12.2012
Delibera del Giudice Sportivo
AGROPOLI - COMPRENSORIO NORMANNO Il Giudice Sportivo,
letti gli atti del reclamo proposto, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO, reclamo con il quale si chiede che alla U.S. AGROPOLI sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 per aver fatto partecipare alla stessa un calciatore squalificato;
osserva
a sostegno del reclamo si deduce che alla gara di cui all'oggetto ha preso parte il calciatore Altobello Cristian, inserito in distinta con il numero 6, malgrado il medesimo non avesse titolo a parteciparvi per non avere scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo della Lega Pro con C.U. n. 134 T.B. del 14 maggio 2012 in occasione della gara Benevento/Sorrento del 12 maggio 2012.
Dall'esame degli atti risulta in punto di fatto quanto segue:
A) il calciatore Altobello per la stagione sportiva 2012/2013 faceva parte della prima squadra del Sorrento Calcio, squadra partecipante al Campionato Lega Pro I Divisione; B) il calciatore, ai sensi dell'art. 22 C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nello stesso campionato in cui questa gli era stata inflitta, vale a dire nella prima giornata del Campionato Nazionale Berretti 2012/2013, gara Benevento - Sorrento del 22 settembre 2012. Ma questo non era stato possibile in quanto l'Altobello, dal 14 settembre 2012, era passato nella disponibilità, dell'U.S. AGROPOLI. Nel caso in esame, avendo il calciatore cambiato società, la squalifica inflittagli avrebbe dovuto essere scontata nella giornata in cui disputava gara ufficiale la prima squadra della nuova società, il tutto a partire dal 16 settembre.
Dalle circostanze di fatto come sopra esposte emerge la fondatezza del reclamo. Il calciatore Altobello risulta non avere scontato la giornata di squalifica nella prima gara utile ed ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza. L'Altobello pertanto non aveva titolo per prendere parte in modo regolare alla gara di cui all'oggetto, in quanto alla data del 25 novembre 2012 la punizione inflittagli non era stata da lui ancora scontata.
P.Q.M.
1) accoglie il reclamo;
2) infligge alla U.S. AGROPOLI la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto con il punteggio di 0 - 3;
3) dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.