COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 22.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.13 della Società A.S.D. OLYMPIC ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui del 8.11.2012 (punizione sportiva della perdita della gara San Fili – Olympic Acri del 4.11.2012 punteggio 0-3, ammenda € 200,00, squalifica del calciatore RITACCO Marco per SEI giornate quale luogo del responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro rimasto indetificato, squalifica del calciatore LA MIRATA ANDREA per QUATTRO giornate)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 22.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.13 della Società A.S.D. OLYMPIC ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui del 8.11.2012 (punizione sportiva della perdita della gara San Fili - Olympic Acri del 4.11.2012 punteggio 0-3, ammenda € 200,00, squalifica del calciatore RITACCO Marco per SEI giornate quale luogo del responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro rimasto indetificato, squalifica del calciatore LA MIRATA ANDREA per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il ricorso presentato della Società A.S.D. Olympic Acri e la dichiarazione d sentito a chiarimenti l’osservatore arbitrale; al Comunicato Ufficiale n. 60 Campionato 1°Categoria con il capitato della Società e in eel Presidente della società San Fili; rilevato in fatto che l’arbitro della gara San Fili - Olympic Acri disputata il giorno 4.11.2012 sul campo del S.Fiili ha dichiarato: che al 36 del primo tempo, dopo l’espulsione del calciatore Lamirata Andrea, responsabi ale di avere usato espressioni scurrili nei suoi confronti, veniva dallo stesso apostrofato con ulteriori frasi ingiuriose con atteggiamento minaccioso; che lo stesso calciatore veniva immediatamente allontanato dal proprio capitano; che alcuni dirigenti e calciatori della Società Olympic Acri si avvicinavano alla sua persona o sffendendolo e spingendolo; che nell’occorso riceveva una spinta all’altezza della nuca da persona non identificata; che, a causa “ dell’aggressione fisica e morale” subita non era più nelle condizioni per conti enuare a dirigere la gara; che, conseguentemente, la stessa veniva sospesa; che, mentre faceva rientro a casa, avvertiva capogiri e senso di nausea per cui si recava al n eosocomio di Trebisacce dove veniva visitato. Preliminarmente rileva che la visione del filmato, allegato al ricorso, non è consentita dall’art.35 C.G.S.; che la decisione del direttore di gara di astenersi dalla prosecuzione dell’arbitraggio può giustificarsi esclusivamente in presenza di fatti tanto gravi da avergli procurato il razionale convincimento che essi fossero pregiudizievoli alla àsua incolumità oppure tali da non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio. Il mero timore di carattere soggettivo, derivante da un comportamento che, seppure riprovevole, non è affatto inconsueto sui campi di gioco, non può assurgere a motivo sufficie lnte e idoneo a legittimare la sospensione della gara. Nella odierna seduta l’osservatore arbitrale, presente alla gara, ha dichiarato che il direttor te di gara è stato solo circondato dai calciatori della società reclamante, ma ha escluso categoricamente che l’arbitro sia stato colpito alla nuca. Ha inoltre affermato che, successivamente alla sospensione della gara, si è recato nello spogliatoio dell’arbitro per capire i motivi della sospensione e che lo stesso gli ha riferito di non essere stato colpito. Ha anche riferito che alla gara erano presenti due carabinieri i qu tali non sono intervenuti perché non ve ne era necessità. Considerato, poi, che il referto medico, allegato al rapporto, non fa menzione di contusioni riscontrate ma solo delle dichiarazioni rese dall’arbitro, e che dalle dichiarazioni a firma del Presidente della Soc. San Fili emerge che nei confronti del direttore di gara non è stato compiuto alcun atto di violenza, è del tutto evidente che lo stesso ha fatto cattivo uso dei pote eri allo stesso demandati sospendendo la gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo revoca la squalifica inflitta al calciatore capitano RITACCO Marco; dispone la ripetizione della gara San Fili - Olympic Acri mandando alla segretria del Comitato per quanto di competenza; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante. In considerazioni delle dichiarazioni rese dalla reclamante, dal Presidente della Società San rFili e dall’Osservatore Arbitrale dispone l’invio degli atti e del filmato alla Procura Federale, per quanto di competenza, in relazione al comportamento del direttore di gara.
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