• Stagione sportiva: 2012/2013
                                        
                    
                                                                                 
                                                    
                                
                
                
                
                COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul 
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di:
Sig. Guerriero Alfonso Bruno, già presidente della ASD Rossanese	(ora Silana 1947) e la società ASD ROSSANESE (ora
Silana 1947)	per rispondere: il primo della violazione	degli artt. 1,	comma 1 del C.G.S e 8, commi 9 e 15	del C.G.S., in
riferimento all’art.	94 ter,	comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato nei termini normativamente	previsti, alla
decisione della Commissione Accordi Economici di	cui al C.U. n	76 del 02.11.2011, successivamente confermata dal
provvedimento della Commissione Vertenze Economiche di cui al C.U. n. 13/D	del 16.12.2011; decisioni	tutte emesse
all’esito del contenzioso fra la ASD Rossanese ed il proprio giocatore, Sig. Merende Roberto,	come meglio	rappresentato
nella parte motiva che precede;
la società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947), a titolo di responsabilità diretta	ex art. 4, comma 1, del	C.G.S., per la
violazione disciplinare ascritta al proprio	presidente come meglio rappresentato nella parte motiiva che precede;
                                
                
                                
                                
                
                
                
                	
                COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul 
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di:
Sig. Guerriero Alfonso Bruno, già presidente della ASD Rossanese	(ora Silana 1947) e la società ASD ROSSANESE (ora
Silana 1947)	per rispondere: il primo della violazione	degli artt. 1,	comma 1 del C.G.S e 8, commi 9 e 15	del C.G.S., in
riferimento all’art.	94 ter,	comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato nei termini normativamente	previsti, alla
decisione della Commissione Accordi Economici di	cui al C.U. n	76 del 02.11.2011, successivamente confermata dal
provvedimento della Commissione Vertenze Economiche di cui al C.U. n. 13/D	del 16.12.2011; decisioni	tutte emesse
all’esito del contenzioso fra la ASD Rossanese ed il proprio giocatore, Sig. Merende Roberto,	come meglio	rappresentato
nella parte motiva che precede;
la società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947), a titolo di responsabilità diretta	ex art. 4, comma 1, del	C.G.S., per la
violazione disciplinare ascritta al proprio	presidente come meglio rappresentato nella parte motiiva che precede;
su deferimento	del Procuratore Federale del	24 luglio 2012	a carico di:
 
- Guerriero Alfonso Bruno, già Presidente della A.S.D.Rossanese; il primo responsabile C.G.S e 8 commi 9 -15 del c.g.s in riferimento all’art.94 ter comma 11 delle NO normativamente previsti alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al confermata dal provvedimento della Commissione Vertenze Economiche di cui al C.U all’esito del contenzioso tra ASD Rossanese ed il proprio giocatore Merenda Roberto;
 
della violazione degli arrt. 1  comma 1 del
aIF, per non aver ottemperato nei termini
C.U. n.76 del 2.11.2011, successivamente
1. n.13/D del 16.12.2011, decisioni emesse 
 
- la ASD Rossanese, a titolo	di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1,	del C.G.S. per la violazione	disciplinare ascritta al proprio
 
presidente.
 
IL	DEFERIMENTO
 
Con reclamo	del	7.7.2011	il   sig. Roberto	Merenda richiedeva alla Commissione Accordi Economici la condanna della ASD
 
Rossanese al	pagamento della somma di	€ 10.400 a saldo degli emolumenti a suo fav	nore maturati nella stagione sportiva 2010 -
 
2011:
 
La commissione accoglieva il reclamo.
 
Con atto dell’11.11.2011 la ASD Rossanese impugnava la decisione davanti alla Commissione Accordi Economici.	Con decisione
 
pubblicata sul	C.U. LND n.76	del 2 novembre 2011 la Commissione Vertenze Economiche rigettava l’appello.
 
La Procura Federale, esaminati gli atti, considerato che	la decisione	della Commissione Accordi	Economici è	inappellabile e
 
immediatamente esecutiva;	che la ASD Rossanese non	aveva dato esecuzione al deliberato; che	il comportamento integra la
 
violazione del	disposto dell’art.94 ter comma 11 delle NOIF, con conseguente applicaz	zione delle sanzioni di cui all’art.8 commi 9 e
 
15 del C.G.S. accertava la	inosservanza	dell’art.1 comma 1 e 8 in	relazione all’art.94 comma	1 lett.b NOIF	che vieta la
 
corresponsione da parte delle società a propri tesserati di	compensi superiori o in contrasto con le norme regolamentari e con ogni
 
altra disposizione federale sanzionata, in quanto tale, dall’art.8 c.6 del C.G.S.
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IL DIBATTIMENTO 
Nella riunione del giorno 16 maggio 20011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv.Gianfranco Marcello nonché il sig.Guerriero Alfonso Bruno nonché il Presidente della Società Silana ( nella quale è confluita la soc. Rossanese) Sig. Astorino Michele i quali hanno depositato istanza di patteggiamento ex art.23 C.G.S. 
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 
Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento gli incolpati hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 C.G.S. ( p.b.mesi tre di inibizione per Guerriero Alfonso Bruno ed € 900,00 di ammenda per la Soc. Rossanese diminuita ex art.23 C.G.S. a mesi due ed € 600,00); 
che il Sostituto Procuratore Federale ha prestato il proprio consenso; 
considerata corretta la qualificazione dei fatti e la sanzione indicata; 
ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento. 
P.Q.M. 
La Commissione Disciplinare Territoriale, irroga la sanzione della inibizione di mesi due e quindi fino al 27 GENNAIO 2013 per il sig. Guerriero Alfonso Bruno e l’ammenda di € 600,00 per la Società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947). 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di:
Sig. Guerriero Alfonso Bruno, già presidente della ASD Rossanese	(ora Silana 1947) e la società ASD ROSSANESE (ora
Silana 1947)	per rispondere: il primo della violazione	degli artt. 1,	comma 1 del C.G.S e 8, commi 9 e 15	del C.G.S., in
riferimento all’art.	94 ter,	comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato nei termini normativamente	previsti, alla
decisione della Commissione Accordi Economici di	cui al C.U. n	76 del 02.11.2011, successivamente confermata dal
provvedimento della Commissione Vertenze Economiche di cui al C.U. n. 13/D	del 16.12.2011; decisioni	tutte emesse
all’esito del contenzioso fra la ASD Rossanese ed il proprio giocatore, Sig. Merende Roberto,	come meglio	rappresentato
nella parte motiva che precede;
la società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947), a titolo di responsabilità diretta	ex art. 4, comma 1, del	C.G.S., per la
violazione disciplinare ascritta al proprio	presidente come meglio rappresentato nella parte motiiva che precede;"