COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di: Sig. Guerriero Alfonso Bruno, già presidente della ASD Rossanese (ora Silana 1947) e la società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947) per rispondere: il primo della violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S e 8, commi 9 e 15 del C.G.S., in riferimento all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato nei termini normativamente previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n 76 del 02.11.2011, successivamente confermata dal provvedimento della Commissione Vertenze Economiche di cui al C.U. n. 13/D del 16.12.2011; decisioni tutte emesse all’esito del contenzioso fra la ASD Rossanese ed il proprio giocatore, Sig. Merende Roberto, come meglio rappresentato nella parte motiva che precede; la società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947), a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la violazione disciplinare ascritta al proprio presidente come meglio rappresentato nella parte motiiva che precede;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di: Sig. Guerriero Alfonso Bruno, già presidente della ASD Rossanese (ora Silana 1947) e la società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947) per rispondere: il primo della violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S e 8, commi 9 e 15 del C.G.S., in riferimento all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato nei termini normativamente previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n 76 del 02.11.2011, successivamente confermata dal provvedimento della Commissione Vertenze Economiche di cui al C.U. n. 13/D del 16.12.2011; decisioni tutte emesse all’esito del contenzioso fra la ASD Rossanese ed il proprio giocatore, Sig. Merende Roberto, come meglio rappresentato nella parte motiva che precede; la società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947), a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la violazione disciplinare ascritta al proprio presidente come meglio rappresentato nella parte motiiva che precede; su deferimento del Procuratore Federale del 24 luglio 2012 a carico di: - Guerriero Alfonso Bruno, già Presidente della A.S.D.Rossanese; il primo responsabile C.G.S e 8 commi 9 -15 del c.g.s in riferimento all’art.94 ter comma 11 delle NO normativamente previsti alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al confermata dal provvedimento della Commissione Vertenze Economiche di cui al C.U all’esito del contenzioso tra ASD Rossanese ed il proprio giocatore Merenda Roberto; della violazione degli arrt. 1 comma 1 del aIF, per non aver ottemperato nei termini C.U. n.76 del 2.11.2011, successivamente 1. n.13/D del 16.12.2011, decisioni emesse - la ASD Rossanese, a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1, del C.G.S. per la violazione disciplinare ascritta al proprio presidente. IL DEFERIMENTO Con reclamo del 7.7.2011 il sig. Roberto Merenda richiedeva alla Commissione Accordi Economici la condanna della ASD Rossanese al pagamento della somma di € 10.400 a saldo degli emolumenti a suo fav nore maturati nella stagione sportiva 2010 - 2011: La commissione accoglieva il reclamo. Con atto dell’11.11.2011 la ASD Rossanese impugnava la decisione davanti alla Commissione Accordi Economici. Con decisione pubblicata sul C.U. LND n.76 del 2 novembre 2011 la Commissione Vertenze Economiche rigettava l’appello. La Procura Federale, esaminati gli atti, considerato che la decisione della Commissione Accordi Economici è inappellabile e immediatamente esecutiva; che la ASD Rossanese non aveva dato esecuzione al deliberato; che il comportamento integra la violazione del disposto dell’art.94 ter comma 11 delle NOIF, con conseguente applicaz zione delle sanzioni di cui all’art.8 commi 9 e 15 del C.G.S. accertava la inosservanza dell’art.1 comma 1 e 8 in relazione all’art.94 comma 1 lett.b NOIF che vieta la corresponsione da parte delle società a propri tesserati di compensi superiori o in contrasto con le norme regolamentari e con ogni altra disposizione federale sanzionata, in quanto tale, dall’art.8 c.6 del C.G.S. 360 IL DIBATTIMENTO Nella riunione del giorno 16 maggio 20011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv.Gianfranco Marcello nonché il sig.Guerriero Alfonso Bruno nonché il Presidente della Società Silana ( nella quale è confluita la soc. Rossanese) Sig. Astorino Michele i quali hanno depositato istanza di patteggiamento ex art.23 C.G.S. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento gli incolpati hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 C.G.S. ( p.b.mesi tre di inibizione per Guerriero Alfonso Bruno ed € 900,00 di ammenda per la Soc. Rossanese diminuita ex art.23 C.G.S. a mesi due ed € 600,00); che il Sostituto Procuratore Federale ha prestato il proprio consenso; considerata corretta la qualificazione dei fatti e la sanzione indicata; ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, irroga la sanzione della inibizione di mesi due e quindi fino al 27 GENNAIO 2013 per il sig. Guerriero Alfonso Bruno e l’ammenda di € 600,00 per la Società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947).
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