COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: il Sig. MUMMOLO Ferdinando e la società F.C.D. KRIMISA per rispondere: Mummolo Ferdinando della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere aggredito, in occasione della gara Kroton – Krimisa del 24.9.2011, l’arbitro Francesco Chiarelli della Sezione di Cosenza, presente sul posto in attesa di arbitrare la partita, insultandolo, minacciandolo e schiaffegiandolo ripetutamente fino all’intervento di alcune persone presenti, e della violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benchè convocato, di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva; la società F.C.D. KRIMISA della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di resoponsabilità oggettiva in ordine alle violazione complessivamente ascritte al proprio tesserato. su deferimento del Procuratore Federale dell’8 agosto 2012 a carico di: Ferdinando Mummolo responsabile della violazione dell’art. 1 del C.G.S. per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva e in particolare per avere aggredito, in occasione della gara Kroton – Krimisa del giorno 24.9.2011 l’arbitro Francesco Chiarelli della sezione di Cosenza presente sul posto in attesa di arbitrare altra partita insultandolo, minacciandolo e schiaffeggiandolo ripetutamente fino all’intervento di alcune persone presenti, e della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. per avere violato l’obbligo, benchè convocato, di presentarsi innanzi agli organi della giustizia sportiva. La società F.C.D. Krimisa della violazione di cui all’art.4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: il Sig. MUMMOLO Ferdinando e la società F.C.D. KRIMISA per rispondere: Mummolo Ferdinando della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere aggredito, in occasione della gara Kroton - Krimisa del 24.9.2011, l’arbitro Francesco Chiarelli della Sezione di Cosenza, presente sul posto in attesa di arbitrare la partita, insultandolo, minacciandolo e schiaffegiandolo ripetutamente fino all’intervento di alcune persone presenti, e della violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benchè convocato, di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva; la società F.C.D. KRIMISA della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di resoponsabilità oggettiva in ordine alle violazione complessivamente ascritte al proprio tesserato. su deferimento del Procuratore Federale dell’8 agosto 2012 a carico di: Ferdinando Mummolo responsabile della violazione dell’art. 1 del C.G.S. per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva e in particolare per avere aggredito, in occasione della gara Kroton - Krimisa del giorno 24.9.2011 l’arbitro Francesco Chiarelli della sezione di Cosenza presente sul posto in attesa di arbitrare altra partita insultandolo, minacciandolo e schiaffeggiandolo ripetutamente fino all’intervento di alcune persone presenti, e della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. per avere violato l’obbligo, benchè convocato, di presentarsi innanzi agli organi della giustizia sportiva. La società F.C.D. Krimisa della violazione di cui all’art.4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni ascritte al proprio tesserato. IL DEFERIMENTO L’attività investigativa effettuata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha avuto inizio a seguito della delibera del G.S.T. del Comitato Regionale Calabria, pubblicata nel C.U. n.30 del 29.9.2011. Nella predetta delibera il G.S.T. aveva disposto la rimessione degli atti alla Procura Federale avendo rilevato che l’arbitro della gara Città di Fiore c/5 - Mediacenter KR c/5 nel supplemento di rapporto aveva riferito che prima dell’incontro - mentre sin avviava verso lo spogliatoio - veniva ripetutamente aggredito, minacciato e colpito con schiaffi da Mummolo Ferdinando, calciatore della società F.C.D. Krimisa che sostava nei pressi dello spogliatoio stesso. Nel corso delle indagini venivano sentiti tesserati presenti all’accaduto e il Mummolo sebbene regolarmente convocato, non si presentava davanti al collaboratore dell’Ufficio Indagini. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 26 novembre 2007 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: Per Mumolo Ferdinando anni uno di squalifica, per la Soc. Krimisa € 600,00 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica. Per quanto attiene la sanzione a carico di Mumolo Ferdinando ritiene la Commissione di dover aderire alla richiesta del Sostituto Procuratore Federale atteso che se la violenza del calciatore in campo contro il direttore di gara non è mai giustificabile e tanto meno può trovare attenuanti a maggior ragione devono essere sanzionati gli atti di violenza compiuti fuori dal recinto di gioco che devono essere esemplarmente puniti. Per quanto riguarda la Soc. Krimisa, , inattiva dal 30.10.2012 deve essere dichiarato non luogo a procedere. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità di MUMMOLO Ferdinando irroga allo stesso la squalifica di anni uno e quindi fino al 27 NOVEMBRE 2013. dichiara non luogo a procedere nei confronti della Sociatà F.C.D. Krimisa poiché inattiva.
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