COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°14 della Società REAL PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 15.11.2012 (Squalifica calciatore DELL’AQUILA Alessandro per SEI giornate, squalifica calciatore SCERBO Polverato Francesco per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°14 della Società REAL PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 15.11.2012 (Squalifica calciatore DELL’AQUILA Alessandro per SEI giornate, squalifica calciatore SCERBO Polverato Francesco per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che alla stregua del rapporto del direttore di gara risulta che i calciatori Dell’Aquila Alessandro e Scerbo Polverato Francesco si sono resi responsabili di comportamento offensivo nei confronti dello stesso; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore DELL’AQUILA Alessandro a QUATTRO giornate effettive ed al calciatore SCERBO Polverato Francesco a TRE giornate effettive; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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