COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: A)USSIA Giuseppe, tesserato in qualità di massaggiatore per la Società F.C. Guardavalle A.S.D., della violazione dell’art. 5 del C.G.S., per aver espresso nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata sul sito internet www.stadioradio.it giudizi e rilievi gravemente offensivi nei confronti dell’Arbitro Francesco Mancuso della Sezione dì Vibo Valentia e, più in generale, della intera classe arbitrale; in particolare, affermando che nel corso della gara del Campionato di Eccellenza del 18.3.2012 Isola Capo Rizzuto — Guardavalle, l’Arbitro Mancuso avrebbe rivolto gravi minacce nei confronti suoi e dell’allenatore della squadra del Guardavalle profferendo la seguente frase: “te la faccio pagare per le dichiarazioni che hai fatto alla radio; e anche a te mister”, ed affermando inoltre: “è andata male ugualmente [la partita] perchè gliela abbiamo regalata noi e non abbiamo dato la possibilità al signor Mancuso di Vibo di farci perdere la partita”; “non è possibile che questi signori [riferito al settore arbitrale] si mettono a fare loro chi deve e chi non deve salire o scendere” ed altresì che l’Arbitro Mancuso era in malafede; B) la società F.C. GUARDAVALLE A.S.D. della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al signor Giuseppe Ussia nel capo A) che precede.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: A)USSIA Giuseppe, tesserato in qualità di massaggiatore per la Società F.C. Guardavalle A.S.D., della violazione dell’art. 5 del C.G.S., per aver espresso nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata sul sito internet www.stadioradio.it giudizi e rilievi gravemente offensivi nei confronti dell’Arbitro Francesco Mancuso della Sezione dì Vibo Valentia e, più in generale, della intera classe arbitrale; in particolare, affermando che nel corso della gara del Campionato di Eccellenza del 18.3.2012 Isola Capo Rizzuto — Guardavalle, l’Arbitro Mancuso avrebbe rivolto gravi minacce nei confronti suoi e dell’allenatore della squadra del Guardavalle profferendo la seguente frase: “te la faccio pagare per le dichiarazioni che hai fatto alla radio; e anche a te mister”, ed affermando inoltre: “è andata male ugualmente [la partita] perchè gliela abbiamo regalata noi e non abbiamo dato la possibilità al signor Mancuso di Vibo di farci perdere la partita”; “non è possibile che questi signori [riferito al settore arbitrale] si mettono a fare loro chi deve e chi non deve salire o scendere” ed altresì che l’Arbitro Mancuso era in malafede; B) la società F.C. GUARDAVALLE A.S.D. della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al signor Giuseppe Ussia nel capo A) che precede. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentito il vice procuratore Federale, avv.Gianfranco Marcello, il quale così concludeva: - per Ussia Giuseppe inibizione di mesi 2; - per la Società F.C. Guardavalle A.S.D. ammenda di € 750,00; sentito Ussia Giuseppe e il Presidente Onorario della Società Guardavalle. RILEVA Con nota del 6.9.2012, Prot. n° 1182/1225 pf 12/MS/vdb la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Giuseppe Ussia; 2) la società F.C. GuardavalleA.S.D., per rispondere: A) Ussia Giuseppe, tesserato in qualità di massaggiatore per la Società F.C. Guardavalle A.S.D., della violazione dell’art. 5 del C.G.S., per aver espresso nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata sul sito internet www.stadioradio.it giudizi e rilievi gravemente offensivi nei confronti dell’Arbitro Francesco Mancuso della Sezione dì Vibo Valentia e, più in generale, della intera classe arbitrale; in particolare, affermando che nel corso della gara del Campionato di Eccellenza del 18.3.2012 Isola Capo Rizzuto - Guardavalle, l’Arbitro Mancuso avrebbe rivolto gravi minacce nei confronti suoi e dell’allenatore della squadra del Guardavalle profferendo la seguente frase: “te la faccio pagare per le dichiarazioni che hai fatto alla radio; e anche a te mister”, ed affermando inoltre: “è andata male ugualmente [la partita] perché gliela abbiamo regalata noi e non abbiamo dato la possibilità al signor Mancuso di Vibo di farci perdere la partita”; “non è possibile che questi signori [riferito al settore arbitrale] si mettono a fare loro chi deve e chi non deve salire o scendere” ed altresì che l’Arbitro Mancuso era in malafede; B) la società F.C. Guardavalle A.S.D. della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al signor Giuseppe Ussia nel capo A) che precede. Argomenta la Procura nella nota di deferimento: -con nota in data 29.3.2012, inviata alla Procura Federale della F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., il Presidente del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. - L.N.D. inoltrava una lettera a lui inviata dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, Stefano Archinà, con allegato un DVD; -riferiva il Presidente del C.R.A. Calabria che in data 18.3.2012 il signor Giuseppe Ussia, tesserato come massaggiatore per la società FC Guardavalle A.S.D., militante nel Campionato di Eccellenza (così come risulta dall’organigramma della società), aveva rilasciato attraverso il sito internet www.stadioradio.it un’intervista radiofonica contenente affermazioni gravemente lesive nei confronti della intera classe arbitrale ed in particolare dell’Arbitro Francesco Mancuso della Sezione di Vibo Valentia, che, a detta dell’Ussia, nel corso della gara del Campionato di Eccellenza del 18.3.2012 Isola Capo Rizzuto — Guardavalle, avrebbe rivolto gravi minacce nei confronti suoi e dell’allenatore della squadra del Guardavalle profferendo la seguente frase: “te la faccio pagare per le dichiarazioni che hai fatto alla radio; e anche a te mister”; -l’audizione del file contenuto nel DVD, allegato alla lettera del Presidente del C.R.A. Calabria, consentiva di confermare quanto da lui denunciato, e cioè che effettivamente in un’intervista rilasciata dal signor Giuseppe “Pino” Ussia, costui ha rivolto frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro Francesco Mancuso e più in generale dell’intera classe arbitrale, affermando al minuto 1 ‘38” della registrazione, di essere stato minacciato dall’Arbitro con la seguente frase: “te la faccio pagare per le dichiarazioni che hai fatto alla radio; ed anche a te mister”; al minuto 1’56 dichiarava:“è andata male ugualmente [la partita] perché gliela abbiamo regalata noi e non abbiamo dato la possibilità al signor Mancuso di Vibo di farci perdere la partita”; al minuto 4, 15” affermava quindi: “non è possibile che questi signori [riferito al settore arbitrale] si mettono a fare loro chi deve e chi non deve salire o scendere”, ed al minuto 6, 05” che l’Arbitro Mancuso era in malafede; -effettivamente, dalla documentazione acquisita è emerso che il signor Giuseppe Ussia ha partecipato alla gara del Campionato di Eccellenza Calabria, Isola Capo Rizzuto Guardavalle del 18.3.2012, in qualità di Massaggiatore della Società Guardavalle, svolgendo, così, un’attività tecnico-organizzativa nell’interesse della società F.C. Guardavalle A.S.D. certamente rilevante per l’ordinamento federale (art. 1, comma 5, C.G.S.); -non risulta, invece, che il signor Ussia abbia mai presentato denuncia per l’episodio ritorsivo da lui asseritamente subito. Ritenuto che le condotte sopra descritte integrino gli estremi della violazione dell’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile al signor Giuseppe Ussia, Massaggiatore della Società F.C. Guardavalle A.S.D., oltre che alla società F.C. Guardavalle A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato dei proprio Massaggiatore, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Dalla complessiva indagine, i cui fatti sono documentalmente provati, è risultato che il signor Giuseppe Ussia, ha espresso pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione del signor Francesco Mancuso, Arbitro della Sezione di Vibo Valentia, nonché, più in generale, dell’intera classe arbitrale. Tali giudizi, relativi ad un fatto determinato, sono stati espressi nel corso di un’intervista rilasciata ad una radio locale ad ampia diffusione e propagazione via internet, ma soprattutto sono stati volti a mettere in dubbio la regolarità del campionato. I fatti integrano gli estremi delle violazioni di cui agli dell’art. 5 del C.G.S., ascrivibile al Sig. Ussia Giuseppe, tesserato della Società Guardavalle, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma , del C.G.S., ascrivibili alla Società F.C. Guardavalle A.S.D. Le sanzioni richieste dal Procuratore Federale appaiono, tuttavia, eccessive rispetto all'entità del fatti accertati, sia perché il sig. Ussia ha ben compreso le violazioni commesse e dimostrato segni di ravvedimento, sia perché l’espressione del medesimo secondo cui la gara era stata regalata alla squadra avversaria era riferita, con ogni evidenza, alla pessima prestazione della propria compagine sulla quale la direzione arbitrale non aveva influito. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: - al Sig. USSIA Giuseppe, tesserato della Società F.C. Guardavalle, l’inibizione di mesi UNO (1) e quindi fino al 5 GENNAIO 2013; - alla società F.C. GUARDAVALLE A.S.D. € 200,00 (duecento/00) di ammenda.
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